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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8574/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d\'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa per aver ceduto una autovettura Kia Carnival della quale non era proprietario. I motivi principali erano: (i) la mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica per presunta violazione dell\'art. 512 c.p.p., lamentando ricerche non esaustive della persona offesa e la possibilità che l\'irreperibilità fosse volontaria; (ii) la mancata escussione del teste/proprietario Di Girolamo, unico in grado di chiarire l\'eventuale esistenza di un mandato a vendere che avrebbe giustificato l\'operato del ricorrente; (iii) la tesi che il presunto "falso" certificato del passaggio di proprietà e altri elementi documentali non avrebbero dimostrato il dolo, trattandosi di elementi neutri o giustificabili dalla irreperibilità del proprietario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d\'Appello secondo cui il verbale di individuazione fotografica era pienamente utilizzabile: le ricerche della persona offesa erano considerate esaustive (inclusa richiesta di informazioni al Consolato Egiziano) e non c\'erano elementi che facessero ritenere che l\'irreperibilità fosse volontaria. Quanto all\'escussione di Di Girolamo, la Corte ha osservato che la supposizione di un mandato a vendere non era stata formalmente dedotta dall\'imputato nel processo di merito e che il diritto al silenzio dell\'imputato non impedisce al giudice di constatare l\'assenza di spiegazioni alternative; quindi non era emersa necessità probatoria di sentire il teste. La Corte ha confermato che sussistevano elementi idonei a dimostrare la cessione del veicolo da parte del ricorrente pur non essendone proprietario e la produzione di un certificato attestante il passaggio di proprietà (anche se su cui era intervenuta sentenza di non doversi procedere per altro reato) era indice del dolo. Il ricorso è stato inoltre ritenuto reiterativo e carente di specificità rispetto ai motivi già analizzati in appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali rese da persona poi divenuta irreperibile possono essere acquisite se raccolte con adeguate garanzie procedurali o confermate da elementi esterni; l\'irreperibilità deve essere stata accertata con tutte le ricerche possibili e non riconducibile alla volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio.

  • art. 6 CEDU (diritto al giusto processo)

    Richiamata la tutela del contraddittorio: una dichiarazione predibattimentale non può fondare in modo esclusivo o significativo una condanna se resa in situazione di contraddittorio deficitario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare la parte che ha proposto ricorso in cassazione al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, come nella specie euro 3.000.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati i principi di specificità dei motivi d\'impugnazione per evitare ricorsi che ripropongano pedissequamente censure già svolte in grado di appello: la mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato comporta inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate)

    Sez. 2, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019; Sez. V, sentenza n. 13522 del 20/03/2017; Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013

    Confermano i criteri sull\'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di soggetti poi irreperibili (necessità di garanzie o conferme esterne e di ricerche esaustive) e il principio che i ricorsi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese prima del dibattimento da persone poi divenute irreperibili possono essere utilizzate solo se raccolte con adeguate garanzie procedurali o corroborate da elementi esterni; il giudice deve accertare che siano state compiute ricerche esaustive e che l\'irreperibilità non sia volontaria.
  • La mera affermazione difensiva dell\'esistenza di un mandato (es. autorizzazione a vendere) non sostituisce la necessità di dedurre e provare tale circostanza nel corso del giudizio: se l\'imputato resta inerte o non propone spiegazioni alternative concrete, i giudici possono ritenere non scalfiti gli indizi a suo carico.
  • Il diritto al silenzio dell\'imputato non impedisce al giudice di valorizzare l\'assenza di spiegazioni alternative quando gli elementi di prova convergono a carico dell\'imputato; tuttavia, se sussistono spiegazioni concrete e provate, queste devono essere valutate.
  • In cassazione è essenziale la specificità dei motivi: riproporre pedissequamente le stesse censure già decise in appello senza confutare le argomentazioni del giudice di merito espone all\'inammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice accerta che l\'imputato ha trasferito un bene di cui non era proprietario e ha prodotto documentazione attestante il passaggio di proprietà in modo ingannevole, ciò può costituire prova del dolo necessario per la truffa.
  • La presentazione di denunce, e-mail e altri documenti scambiati tra le parti può integrare elementi esterni a corroborare dichiarazioni predibattimentali; i giudici valutano la complessiva convergenza indiziaria.
  • La proposizione di ricorsi infondati o reiterativi può comportare non solo il rigetto ma anche l\'imposizione di spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

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