Ordinanza n. 398/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, per la Provincia di Ancona, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Ancona per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano nelle fasce aggiuntive i docenti con titoli esteri non ancora riconosciuti e precludono la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la GPS della Provincia di Ancona per l'anno scolastico 2023/2024, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto di ragione, il precedente d.m. 6 maggio 2022 n. 112. La contestazione riguarda l'inserimento dei docenti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta, nelle fasce aggiuntive 1C e 1D delle GPS e la conseguente preclusione all'accesso al ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito; risulta invece l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata dall'elevato numero dei controinteressati e dalla prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la collocazione nelle fasce aggiuntive e contro la preclusione alla partecipazione alle immissioni in ruolo. Rilevato l'elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 10 giorni. L'inosservanza del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Consente, nell'ambito della disciplina del contraddittorio, l'adozione di modalità di notificazione adeguate quando il numero delle parti rende necessaria una forma diversa dalla notificazione individuale.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e di stabilirne le modalità; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con termini perentori per l'esecuzione e per il deposito della relativa prova; l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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