Sentenza del 01/04/2015 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Istanza sospensione avanti il giudice tributario di merito - Motivazione agli esiti - Artt. 23 D.lgs. 4721997 e 681° co. lett. a) D.lgs. 54692 - Coordinamento tra norme - Sussiste - Ambito applicativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di euro 17.361,45, oltre interessi, per IVA non detratta nel periodo 1 gennaio 2003–13 settembre 2006, relativa ad autovetture, carburanti, manutenzioni, riparazioni e noleggi utilizzati nell'attività d'impresa. L'Agenzia aveva opposto dapprima un silenzio rifiuto e successivamente aveva disposto la sospensione del rimborso, richiamando la pendenza di un contenzioso relativo all'anno 2003, nel quale la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto una pretesa fiscale di euro 964.938,00. La società contestava la sospensione, sostenendo di avere già pagato gli importi provvisoriamente dovuti e che non sussistesse un credito erariale attuale ed esigibile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello della società. Ha ritenuto che il provvedimento fosse motivato quanto all'indicazione della base normativa, ma illegittimo nel merito, poiché l'articolo 23 del D.lgs. 472/1997 deve essere coordinato con l'articolo 68, comma 1, lettera a), del D.lgs. 546/1992. La sospensione del rimborso è ammissibile solo nei limiti di un'effettiva ragione di credito dell'Amministrazione, attuale ed esigibile, derivante dalla decisione tributaria e non già soddisfatta dal contribuente. Poiché tale credito non risultava sussistente, sono stati ritenuti infondati sia il silenzio rifiuto sia il successivo provvedimento di sospensione. In assenza di specifiche contestazioni dell'Ufficio sull'esistenza e sull'ammontare del rimborso, è stato disposto il pagamento di euro 17.361,45, oltre interessi legali dalla notificazione del primo ricorso. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 23 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sospensione opera nei limiti della somma risultante dalla decisione della commissione tributaria.
La norma consente all'Amministrazione di sospendere il rimborso quando esista una ragione di credito fiscale collegata a una decisione tributaria, ma la sospensione non può eccedere l'importo effettivamente risultante da tale decisione.
Art. 68, comma 1, lettera a), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di reiezione del ricorso il tributo e gli accessori debbono essere pagati per i due terzi dei rispettivi importi risultanti dall'atto impositivo.
La norma disciplina la riscossione provvisoria dopo la decisione sfavorevole di primo grado. Ai fini della sospensione del rimborso, occorre verificare se gli importi provvisoriamente dovuti siano già stati pagati; in tal caso non sussiste un credito erariale attuale ed esigibile idoneo a giustificare la sospensione.
Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata nel dibattito sulla garanzia per i rimborsi IVA. La decisione, tuttavia, fonda l'accoglimento soprattutto sull'assenza di un credito erariale attuale ed esigibile e non attribuisce alla mancata prestazione della garanzia un ruolo decisivo.
Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
L'Amministrazione aveva richiamato il fermo amministrativo quale ulteriore strumento di tutela del credito erariale. La decisione non lo considera sufficiente a legittimare la sospensione in assenza dei presupposti sostanziali di un credito attuale, determinato ed esigibile.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso fiscale non può essere disposta automaticamente per la sola pendenza di un contenzioso: deve esistere una ragione di credito dell'Amministrazione concreta, attuale, esigibile e non già soddisfatta.
- Le norme sulla sospensione devono essere coordinate con quelle sulla riscossione provvisoria: se il contribuente ha già pagato gli importi dovuti in base alla decisione di primo grado, viene meno il presupposto per sospendere il rimborso.
- La motivazione formale dell'atto, anche se individua correttamente la norma applicata, non rende legittima una sospensione priva dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
- Quando il contribuente documenta analiticamente il credito richiesto e l'Amministrazione non formula contestazioni specifiche sull'esistenza o sull'importo del rimborso, tale inerzia può essere valutata dal giudice come elemento favorevole alla fondatezza della domanda, pur dovendo essere verificata nel concreto.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare i pagamenti già effettuati, contestare l'assenza di un credito erariale attuale ed esigibile e distinguere chiaramente la legittimità della sospensione dal merito della domanda di rimborso.
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