Sentenza del 01/04/2015 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia aveva iscritto ipoteca per euro 1.048.863,49 a garanzia di somme derivanti da cartelle relative a imposte degli anni 2004-2007 e contributi INPS. Il contribuente aveva chiesto la cancellazione sostenendo che l'immobile faceva parte di un fondo patrimoniale e che, ai sensi degli artt. 167 e 170 c.c., non poteva essere aggredito. La CTP aveva accolto il ricorso. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, il parziale difetto di giurisdizione sui debiti previdenziali e, dall'altro, che l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare distinta dall'espropriazione e non è automaticamente impedita dalla costituzione di un fondo patrimoniale.
La decisione
La CTR Puglia ha accolto l'appello di Equitalia e ha dichiarato legittima l'iscrizione ipotecaria. Il Collegio ha ritenuto irrilevante esaminare il difetto di giurisdizione relativo ai contributi previdenziali, poiché era comunque possibile decidere sulla legittimità dell'ipoteca. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e preordinata all'eventuale espropriazione, ma non costituisce un atto esecutivo iniziale; pertanto, il fondo patrimoniale non è di per sé opponibile all'agente della riscossione. Inoltre, il contribuente non aveva dimostrato che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia, come richiesto dall'art. 170 c.c. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 167 e 170 del Codice civile
L'art. 170 c.c. limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
La protezione del fondo patrimoniale non opera automaticamente: chi la invoca deve dimostrare che il credito azionato è estraneo ai bisogni della famiglia. La sentenza interpreta inoltre l'art. 170 c.c. come non ostativo, di per sé, all'iscrizione ipotecaria avente funzione cautelare.
Articolo 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative.
La riscossione coattiva comprende sia l'espropriazione forzata sia autonome misure cautelari e conservative, tra cui l'iscrizione ipotecaria.
Articolo 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione ad adempiere deve precedere l'inizio dell'espropriazione.
Secondo la sentenza, l'intimazione preventiva non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, poiché essa non costituisce l'inizio dell'espropriazione, ma un atto strumentale e autonomo rispetto a quest'ultima.
Articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore quale garanzia del credito erariale. L'iscrizione ha natura cautelare e può precedere l'eventuale espropriazione immobiliare.
Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La sentenza richiama il dovere di concorrere alle spese pubbliche, ritenendo che le imposte possano essere collegate anche all'interesse della famiglia, poiché finanziano servizi pubblici utili al nucleo familiare e alla collettività.
Cassazione civile, sezione tributaria, 19 settembre 2012, n. 15746
È richiamata per affermare che l'intimazione prevista dall'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 deve precedere l'espropriazione, ma non necessariamente l'iscrizione ipotecaria.
Cassazione civile, 19 febbraio 2013, n. 4011
È richiamata per affermare che il debitore che invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Cassazione civile, n. 11683/2001
È richiamata per interpretare in senso ampio i bisogni della famiglia, comprendendovi non solo le esigenze essenziali, ma anche quelle relative al mantenimento, allo sviluppo armonico della famiglia e al potenziamento delle capacità lavorative.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o intangibili gli immobili conferiti: occorre verificare la natura dell'atto compiuto dal creditore e il rapporto tra debito e bisogni della famiglia.
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è normalmente considerata una misura cautelare e di garanzia, distinta dall'espropriazione forzata; perciò può essere ritenuta ammissibile anche quando l'immobile appartiene a un fondo patrimoniale.
- Chi invoca l'art. 170 c.c. deve provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari. Non è sufficiente richiamare genericamente la natura tributaria o professionale dell'obbligazione.
- La natura del debito non è decisiva da sola: conta la relazione concreta tra l'obbligazione e i bisogni della famiglia. Le imposte, in linea generale, possono essere considerate connesse a tali bisogni, anche perché finanziano servizi pubblici utilizzati dal nucleo familiare.
- L'assenza dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 può essere irrilevante per l'iscrizione ipotecaria, mentre assume rilievo per l'avvio dell'espropriazione immobiliare.
- Quando una cartella comprende crediti tributari e previdenziali, la questione della giurisdizione può essere distinta per materia; tuttavia, il giudice può non esaminarla se dispone di una ragione autonoma e sufficiente per decidere la controversia.
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