Sentenza del 01/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - ICI - D.Lgs.n. 504/92 - Classificazione catastale - Beneficio fiscale - fabbricati rurali - Domanda di variazione catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento del beneficio fiscale ICI previsto per i fabbricati rurali ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e della normativa sopravvenuta. Il riconoscimento della ruralità richiede il concorso di due condizioni: la presentazione della domanda di variazione catastale e l'inserimento della relativa annotazione negli atti catastali. La questione concerne inoltre l'applicazione dello ius superveniens nei giudizi ancora pendenti, quando la nuova disciplina richieda documenti o accertamenti di fatto che non erano necessari secondo la normativa precedente.
La decisione
Dal testo fornito non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è indicato se l'accertamento ICI sia stato annullato o confermato. Il principio affermato è tuttavia che, per ottenere il riconoscimento della ruralità secondo la disciplina sopravvenuta, devono risultare entrambe le condizioni previste: domanda di variazione catastale e annotazione catastale. Le nuove disposizioni possono essere applicate anche nei giudizi pendenti, ma la parte interessata deve fornire la documentazione o consentire gli accertamenti di fatto necessari.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, disciplina ICI
La ruralità del fabbricato può incidere sul trattamento ai fini ICI e sul riconoscimento del beneficio fiscale, purché siano dimostrati i requisiti previsti dalla legge.
Art. 1, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013
Per il riconoscimento del requisito di ruralità sono richieste sia la presentazione della domanda di variazione catastale sia l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali.
L. n. 106/2011
La disciplina sopravvenuta rileva nei giudizi pendenti quando impone documenti o accertamenti di fatto non necessari secondo la normativa precedente, ma indispensabili per le fattispecie successive alla sua entrata in vigore.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 422 del 10 gennaio 2014
Lo ius superveniens deve essere applicato in ogni stato e grado del giudizio, purché siano prodotti o acquisiti gli elementi di fatto richiesti dalla nuova disciplina.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale fondata sulla ruralità non è sufficiente sostenere che l'immobile possiede materialmente caratteristiche rurali: occorre verificare e documentare tutti gli adempimenti catastali richiesti.
- Quando la legge sopravvenuta introduce nuovi requisiti formali o documentali, tali requisiti possono incidere anche sui giudizi ancora pendenti, se la disciplina è applicabile alla fattispecie.
- La domanda di variazione catastale e l'annotazione effettiva negli atti catastali sono adempimenti distinti: la sola presentazione della domanda, in assenza dell'annotazione richiesta, può non essere sufficiente.
- In caso di contestazione di un accertamento tributario, il contribuente deve produrre tempestivamente la documentazione catastale necessaria a dimostrare il beneficio, mentre l'ente impositore può contestarne la mancanza o l'irregolarità.
- Poiché il testo fornito non riporta il dispositivo, non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale concreto; l'indicazione del resistente come vincitore è pertanto solo presuntiva.
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