Sentenza del 01/04/2015 n. 246 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Acconti mensili - Conguaglio crediti - Dichiarazione annuale di consumo - Riporto crediti - Rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl comportamento del contribuente è ritenuto corretto. L'eccedenza a credito può essere riportata all'anno successivo e il termine di decadenza per richiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo dalla quale risulta un credito, indipendentemente dall'anno in cui il credito si è originariamente formato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la correttezza del versamento degli acconti mensili dell'accisa in misura pari a un dodicesimo dell'importo versato nello stesso mese dell'anno precedente, con successivo conguaglio effettuato nella dichiarazione annuale di consumo. In particolare, si discute della possibilità di riportare agli anni successivi l'eventuale eccedenza a credito e della decorrenza del termine di decadenza per richiederne il rimborso.
Massime di principio
- Quando un tributo viene versato tramite acconti periodici e conguagliato mediante una dichiarazione annuale, l'eccedenza risultante può essere riportata agli esercizi successivi se il sistema consente il riporto del credito.
- Il credito d'imposta o di accisa non deve necessariamente essere considerato isolatamente con riferimento all'anno della sua formazione, qualora venga riportato nelle dichiarazioni successive e concorra alla determinazione del saldo finale.
- Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per il rimborso, può rilevare la dichiarazione più recente nella quale il credito è stato fatto valere, anziché il periodo originario in cui il credito si è formato.
- È opportuno conservare le dichiarazioni annuali, i versamenti degli acconti e i prospetti di riporto del credito, così da dimostrare la continuità del credito fino alla richiesta di rimborso.
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