Sentenza del 01/04/2015 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Fattispecie riferibile ad operazione di compravendita di fabbricato commerciale anziché di cessione di azienda tassabile secondo Imposta di Registro - Art. 2, comma 3, lett. b) D.p.r. 63372 - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una compravendita avente ad oggetto un fabbricato commerciale. Occorreva stabilire se l'operazione costituisse una cessione di azienda, soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/1972, oppure una semplice cessione di immobile commerciale rientrante nel campo IVA, con possibilità di detrazione. La qualificazione come cessione di azienda richiede che l'immobile sia inserito in un complesso organizzato di beni destinato all'esercizio dell'impresa e che tale organizzazione, insieme all'attività imprenditoriale, preesista alla vendita.
La decisione
È stata affermata la prevalenza della qualificazione dell'operazione come cessione di fabbricato ad uso commerciale, assoggettabile a IVA detraibile, quando prima della compravendita non esistevano né un complesso aziendale produttivo né un'attività imprenditoriale concretamente esercitata mediante l'utilizzo di quel complesso. In tali circostanze non può applicarsi la disciplina della cessione di azienda prevista dall'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972
La norma non si applica alla mera vendita di un immobile commerciale quando, anteriormente all'atto, non esisteva un complesso organizzato di beni destinato all'esercizio di un'attività imprenditoriale. La cessione di azienda presuppone l'esistenza pregressa di un'organizzazione produttiva e di un'attività che la utilizzi.
Massime di principio
- Per distinguere una cessione di immobile da una cessione di azienda non è sufficiente considerare la destinazione commerciale dell'immobile: occorre verificare se, prima della vendita, esistesse un complesso organizzato di beni idoneo allo svolgimento di un'attività economica.
- L'organizzazione aziendale deve essere effettiva e preesistente alla compravendita; non può derivare soltanto dalle intenzioni dell'acquirente o dalla futura destinazione del bene.
- Se l'operazione riguarda esclusivamente un fabbricato, privo di un'attività imprenditoriale in corso e di ulteriori elementi organizzati funzionali alla produzione, la qualificazione più coerente è quella di cessione immobiliare e non di cessione di azienda.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sulla situazione concreta esistente al momento dell'atto, considerando beni, organizzazione, attività esercitata e funzionalità unitaria del complesso trasferito.
- In presenza di un'azienda effettivamente operativa o di un complesso organizzato trasferito unitariamente, l'Amministrazione può invece riqualificare l'operazione come cessione di azienda, con applicazione dell'imposta di registro.
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