Sentenza del 01/04/2015 n. 1873 - Comm. Trib. Prov. Palermo
IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE Eredità non ancora accettata - Soggetti passivi - Chiamati all'eredità - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta fondata: l’obbligo di pagamento dell’imposta può sussistere anche prima dell’accettazione dell’eredità. Il chiamato può sottrarsi all’imposizione solo provando la rinuncia all’eredità o l’assenza di un titolo successorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e, in particolare, se l’obbligo tributario sorgesse solo dopo l’accettazione dell’eredità oppure già con la chiamata all’eredità. È stato affermato che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, il presupposto dell’imposizione è la chiamata all’eredità, non l’accettazione. Pertanto, il chiamato è considerato erede ai fini fiscali salvo che dimostri di avere rinunciato all’eredità oppure di non avere titolo per succedere come erede legittimo o testamentario.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
Il testo fornito richiama la regola secondo cui l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all’eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario.
Ai fini fiscali, la chiamata all’eredità è sufficiente a individuare il soggetto passivo dell’imposta; non è necessaria la previa accettazione dell’eredità. Il chiamato deve fornire la prova della rinuncia o dell’assenza del titolo successorio per evitare l’imposizione.
Massime di principio
- Nel sistema dell’imposta sulle successioni, la posizione fiscale del chiamato all’eredità può sorgere prima dell’accettazione civilistica dell’eredità.
- La mancata accettazione, da sola, non esclude l’obbligo tributario: è normalmente necessaria la prova di una formale rinuncia o dell’assenza di un valido titolo successorio.
- Chi riceve un avviso relativo all’imposta di successione dovrebbe verificare tempestivamente la propria qualità di chiamato, l’eventuale rinuncia e la documentazione utile a dimostrarla.
- La disciplina fiscale può anticipare gli effetti rilevanti rispetto alla disciplina civilistica: la nozione di soggetto passivo tributario non coincide necessariamente con quella di erede che ha già accettato l’eredità.
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