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Ordinanza

Ordinanza n. 895/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della Determinazione Intercenter n. 231 del 20.3.2026, comunicata alla ricorrente in data 25.3.2026, e della relativa nota di comunicazione ex art. 90, d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione in favore di I.V. Coopservice s.p.a. del Lotto 5 – CIG B4EA2CA587 della ‘Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e controllo 3’; - della lex specialis di gara nelle parti di rilievo ed in particolare del bando, disciplinare, capitolato speciale di gara e dei relativi allegati, nessuno escluso, del progetto di gara; - della Determinazione a contrarre rep. 841 del 19.12.2024; - per quanto di interesse della ricorrente, dei verbali di gara nessuno escluso (doc. 5), nelle parti in rilievo ed, in particolare, del verbale di seduta pubblica inerente la verifica della documentazione amministrativa in data 06/03/2025 e 08/05/2025 e della determinazione n. 382 del 28/05/2025 di ammissione/esclusione alla procedura, dei verbali, relativamente ai lotti 4, 5 e 6, della Commissione giudicatrice di seduta pubblica di ricognizione delle offerte tecniche del 30/05/2025, delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche del 16/09/2025, 03/10/2025, 22/10/2025, 18/11/2025, 13/11/2025, 10/12/2025, 12/12/2025, 15/12/2025, di seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 17/12/2025 dal quale risulta che la Presidente ha proceduto preliminarmente alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione e alla successiva apertura delle offerte economiche, con formulazione della conseguente graduatoria; - di ogni altro verbale non cognito alla ricorrente e, fra questi, in via esemplificativa degli eventuali verbali di verifica amministrativa, di verifica dei requisiti ex artt. 94 ess. D.lgs. n. 36/2023, dei controlli ex art. 100, d.lgs. n. 36/2023; - del verbale non cognito alla ricorrente di valutazione dei giustificativi dell’offerta di I.V. Coopservice s.p.a., nonché della richiesta dei giustificativi dell’offerta e dei giustificativi trasmessi dalla controinteressata aggiudicataria, della eventuale richiesta di chiarimenti ai giustificativi e della eventuale risposta; - della relazione finale, provvedimento, determina e/o atto del RUP non cogniti alla ricorrente, relativi alla valutazione della congruità delle offerte assoggettate a verifica di anomalia per il lotto 5 e del conseguente giudizio di congruità delle offerte medesime; - della relazione finale, provvedimento, determina e/o atto del RUP non cogniti alla ricorrente, relativi alla valutazione della congruità dei costi della manodopera dichiarata dalle controinteressate per il lotto 5 e del conseguente giudizio di congruità dei costi medesimi; - della proposta di aggiudicazione non cognita alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto, ivi compresa la fase di verifica del possesso dei requisiti - di tutti i suddetti atti e provvedimenti per quanto di interesse della ricorrente e, in ogni caso, nella parte in cui essi riguardano l’ammissione, la valutazione e l’utile collocazione in graduatoria, la mancata e/o erronea valutazione di anomalia e la conseguente mancata esclusione (e la conseguente aggiudicazione in favore) della offerta dell’aggiudicataria I.V. Coopservice e della seconda graduata GSA s.p.a. nonché per l’accertamento e la declaratoria - della nullità, annullamento, caducazione, inefficacia dell’eventuale contratto/convenzione, non cognito alla ricorrente, stipulato tra la stazione committente e l’aggiudicatario relativo all’appalto de quo nonché per il risarcimento del danno in forma specifica (subentro nel rapporto contrattuale) o, ove non più possibile, per equivalente. nonché, ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti controinteressati nell’ambito della procedura di gara e della ulteriore documentazione resa oggetto di istanza di accesso, con annullamento del diniego esplicito o implicito di ostensione.

Giustizia amministrativa202600636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva depositato in giudizio tutta la documentazione richiesta e la ricorrente aveva conseguentemente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego esplicito o implicito di ostensione integrale delle offerte tecniche e dell’ulteriore documentazione richiesta nell’ambito di una procedura di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, contestualmente all’impugnazione degli atti di aggiudicazione del lotto 5 di una procedura aperta per servizi di vigilanza armata, portierato e controllo, ha proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. domanda di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione integrale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti controinteressati e della restante documentazione oggetto dell’istanza di accesso. Nel corso del giudizio, prima della decisione, l’Amministrazione ha depositato tutta la documentazione richiesta. La difesa della ricorrente ha quindi dichiarato, alla camera di consiglio fissata anche per l’esame della domanda cautelare, il sopravvenuto difetto di interesse all’esame dell’istanza ostensiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama la domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di accesso, determinandone l’improcedibilità.

  • art. 64 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 64 c.p.a. nell’intestazione della domanda di accesso.

Massime di principio

  • La domanda di accesso proposta nel giudizio amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, l’amministrazione ostenda integralmente la documentazione richiesta e il ricorrente riconosca che non sussiste più un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • L’ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio soddisfa la pretesa ostensiva e rende non necessaria una decisione sul merito dell’accesso; la relativa domanda deve pertanto essere dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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