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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12555/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il motivo articolato riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava in sostanza l'ingiustizia o l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata aveva già reso una motivazione adeguata e logica sull'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, valorizzando i molteplici precedenti penali e l'assenza di elementi positivi non emersi né allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata revisione nel merito della responsabilità, che resta quella già affermata in appello per il reato di evasione; l'intervento della Corte ha riguardato soltanto la censura sulla pena, ritenuta generica e infondata perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico il trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata contenga una motivazione adeguata e logica sulla quantificazione della pena.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la relativa motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, illogica o manifestamente incongrua.
  • La presenza di plurimi precedenti penali dell'imputato può legittimare una determinazione della pena più severa, specie in assenza di elementi positivi specificamente allegati a favore di una riduzione sanzionatoria.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

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