Cassazione Penale, Ordinanza n. 00889/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita Helvetia S.p.A., liquidate in euro 1.843,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 marzo 2024. Ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; con il secondo motivo, ha eccepito l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni: quelle di un soggetto sentito senza la presenza del difensore e quelle di un altro soggetto, ritenute rese in violazione del divieto di testimonianza de relato della polizia giudiziaria. La Corte ha rilevato che il primo motivo non era deducibile in cassazione perché la nullità non era stata eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello e, comunque, la notifica del decreto di fissazione risultava effettuata a mani per l'udienza rinviata. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. perché non previamente dedotta in appello; inoltre è stata reputata manifestamente infondata nella parte relativa alla dichiarazione resa senza difensore, e generica nella parte concernente l'altra dichiarazione, per difetto di specifica allegazione della sua consistenza e del rilievo processuale.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso non è deducibile in cassazione se la questione non è stata previamente proposta come motivo di gravame.
La sanzione processuale di inutilizzabilità/non utilizzabilità non opera nel modo prospettato per dichiarazioni utilizzabili contro terzi.
Massime di principio
- Una nullità processuale relativa alla notificazione del decreto di citazione in appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente eccepita prima della decisione di appello.
- Il verbale di udienza, quale atto fidefaciente, prevale sull'intestazione della sentenza quando vi sia contrasto sulla corretta individuazione del giudice o della sezione che ha trattato il procedimento.
- La doglianza di inutilizzabilità della prova è inammissibile in cassazione se non è stata previamente dedotta nei motivi di appello, salvo che la questione emerga nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Le dichiarazioni rese senza difensore possono essere valutate secondo le regole di utilizzabilità proprie della posizione del dichiarante e dei terzi coinvolti; la censura è infondata se si invoca una preclusione non operante contro terzi.
- Le contestazioni sulla violazione del divieto di testimonianza de relato devono essere specifiche: occorre indicare con precisione il contenuto della dichiarazione e il suo concreto rilievo processuale, altrimenti il motivo è generico.
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