Cassazione Penale, Sentenza n. 23743/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta, proposta in sede esecutiva, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un'opera abusiva disposto con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. I ricorrenti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità in rapporto ai diritti alla salute e all'abitazione: in particolare, uno dei ricorrenti era anziano e privo di adeguate capacità economiche, l'altro era minore e affetto da disturbo dello spettro autistico, con possibile pregiudizio derivante dal mutamento di abitazione. Contestavano inoltre che il giudice avesse valorizzato solo il tempo trascorso dalla definitività della sentenza senza considerare soluzioni alternative; sostenevano che, nel caso concreto, non essendovi un immobile pericoloso per la pubblica incolumità, l'interesse al ripristino non potesse prevalere sui loro interessi abitativi. Deducevano infine che la conoscenza dell'ordine di demolizione dovesse essere fatta risalire alla notifica dell'ingiunzione a demolire e che la responsabile dell'abuso fosse deceduta prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato anzitutto che le censure non si confrontavano con la ratio decisiva dell'ordinanza impugnata, ossia la carenza di interesse ad impugnare dei ricorrenti, poiché l'opera abusiva era già stata acquisita al patrimonio comunale in data 27 gennaio 2000; pertanto, la revoca poteva semmai operare solo in sostituzione dell'esecuzione demolitoria pubblica. In via ulteriore, la Corte ha osservato che l'ordinanza era comunque corretta anche quanto alla valutazione del tempo inutilmente trascorso e alla mancanza di una soluzione abitativa alternativa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata posta a carico dei ricorrenti la rifusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende, in assenza di elementi per ritenere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per regolare la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, subordinata all'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che censuri solo una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, senza confrontarsi con tutte le argomentazioni decisorie.
- In sede esecutiva, la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione presuppone un concreto interesse ad agire; tale interesse può mancare quando l'immobile sia già stato acquisito al patrimonio comunale e la revoca non possa più incidere sulla pretesa demolitoria dell'ente pubblico.
- Nel valutare la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, il decorso del tempo e l'assenza di una soluzione abitativa alternativa possono assumere rilievo negativo per l'istante, soprattutto quando il ritardo sia consistente e non giustificato.
- La valutazione della conoscenza dell'abusività dell'opera va riferita al soggetto autore del reato e non può essere frammentata tra diversi componenti del nucleo familiare al fine di dilatare i termini utili per reperire un alloggio alternativo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può porre a carico del ricorrente sia le spese del procedimento sia una somma in favore della Cassa delle Ammende, ove non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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