Cassazione Penale, Sentenza n. 23669/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente censura la falsa applicazione dell'art. 624-bis, comma 4, c.p. e l'illegalità della pena. Sostiene che il fatto era aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n.5 c.p. (approfittamento dell'età avanzata della vittima) e non ai sensi dell'art. 625 c.p., per cui la prescrizione del divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti di cui all'art. 624-bis, comma 4, non sarebbe applicabile. Di conseguenza la ricorrente domanda il corretto bilanciamento ex art. 69 c.p. e la riduzione della pena fino all'equivalenza con il coimputato; deduce infine violazione degli artt. 1 e 132 c.p. e degli artt. 25, comma 2, e 27 della Costituzione in relazione alla illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che eventuali errori nel percorso argomentativo che hanno portato alla determinazione della pena siano irrilevanti se la pena finale è conforme ai limiti edittali previsti; inoltre la questione relativa all'erronea applicazione dell'art. 624-bis, comma 4, non era stata sollevata in grado d'appello e non poteva dunque essere proposta per la prima volta in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata irrogata la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende vista l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
La Corte osserva che, anche se contestata l'applicazione del comma 4, la pena non è illegale se rimane nei limiti edittali; l'eventuale errata applicazione della regola di comparazione non autorizza Cassazione a riformare se la pena è legale e la questione non è stata dedotta in appello
art. 624-bis, comma 3 cod. pen.
Richiamato come riferimento all'aggravamento contestato nella vicenda (ricorrenza delle circostanze aggravanti previste dalla norma)
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante per aver approfittato dell'età avanzata della vittima; la ricorrente sosteneva che tale aggravante non rientrasse nella disciplina limitativa del comma 4 dell'art. 624-bis
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla diversa disciplina aggravatoria; la Corte segnala la distinzione tra aggravanti previste in diverse norme
Norma sul bilanciamento delle circostanze: la ricorrente invocava l'ordinario bilanciamento ex art. 69 per ottenere l'equivalenza tra circostanze eterogenee
Richiamati dalla ricorrente come presunte violazioni nella determinazione della pena (principi generali e limiti edittali); la Corte ha ritenuto che non sussista illegalità della pena complessiva
art. 25, comma 2, e art. 27 Cost.
Principi costituzionali evocati dalla ricorrente in tema di legalità della pena e dignità della sanzione; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione per i motivi esposti
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2 c.p.p.
Principio processuale per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non sollevate in appello salvo eccezioni; richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo proposto per la prima volta in Cassazione
Prevede la condanna alle spese a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicata dalla Corte con esclusione della sanzione a favore della cassa delle ammende per mancanza di colpa
artt. 23 e seguenti, 65, 71 e seguenti cod. pen.
Richiamati a proposito dei limiti edittali generali e delle regole sul concorso di circostanze e reati; la Corte osserva che la pena non eccede tali limiti
Massime di principio
- Se la pena finale comminata rientra nei limiti edittali, errori nei passaggi argomentativi interni (es. errata comparazione delle circostanze) non rendono di per sé illegale la pena.
- Questioni relative alla determinazione della pena devono essere sollevate già in appello; dedurle per la prima volta in Cassazione rischia l'inammissibilità salvo specifiche eccezioni rilevabili d'ufficio.
- Per ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è necessario proporre nella fase di merito (appello) argomentazioni concrete e circostanziate sui limiti edittali e sul bilanciamento delle circostanze.
- La disciplina speciale che limita la prevalenza o equivalenza delle attenuanti (es. art. 624-bis, comma 4) va valutata tempestivamente in grado d'appello; se la sua applicazione è contestata tardivamente la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali, ma l'irrogazione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva a carico del ricorrente richiede profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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