Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15684/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/01/2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p. poiché, dopo che il difensore aveva chiesto rinvio in udienza camerale e il PG si era opposto, il Tribunale avrebbe deciso senza garantire il pieno contraddittorio; 2) vizio di motivazione e violazione di legge perché il percorso trattamentale era già avviato (lavoro esterno, lunga detenzione), la pericolosità residua non era dimostrata, l'istruttoria era incompleta per mancata acquisizione della relazione di sintesi e mancati controlli sull'attività lavorativa, e il fine pena era prossimo.

La decisione

Ricorso dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che: 1) il primo motivo è infondato perché la difesa aveva avuto tempestiva possibilità di concludere e la mera richiesta di rinvio, ritenuta strumentale, non impediva al giudice di decidere; 2) il secondo motivo è infondato perché il Tribunale di Sorveglianza ha motivato compiutamente il rifiuto dell'affidamento in prova sulla base della gravità del reato, della mancanza di resipiscenza (compreso un tentativo di nuova aggressione dopo la denuncia), dell'assenza di risarcimento del danno alla vittima, del carattere parziale dei progressi trattamentali (rivolti alla sfera privata ma non alla vittima) e della necessità che coesistano entrambe le prognosi positive ex art. 47 ord. pen. (assenza di pericolo di recidiva e utilità per il reinserimento). Inoltre il fine pena non era così prossimo (previsto il 21/06/2027) e la mancata effettuazione di controlli sull'attività lavorativa non era rilevante perché il diniego era fondato su ragioni preminenti.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Garantisce il diritto delle parti a concludere; ai fini del rispetto della norma è sufficiente che la parte sia messa in condizione di concludere, non che si sia effettivamente avvalsa di tale facoltà. La mera richiesta di rinvio, se ritenuta strumentale, non impedisce al giudice di decidere.

  • art. 47 ord. pen.

    Stabilisce i criteri per la concessione dell'affidamento in prova: devono concorrere una prognosi favorevole riguardo l'assenza di pericolo di recidiva e l'utilità della misura per il reinserimento sociale; entrambi i profili devono risultare positivi e sono cumulativi.

  • art. 80 ord. pen.

    Richiamata in relazione alla documentazione valutata dal Tribunale (relazione ex art. 80) quale elemento istruttorio sull'idoneità del domicilio e del progetto trattamentale, ma la decisione può fondarsi su altri rilievi sostanziali se questi sono adeguatamente motivati.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli effetti della decisione della Corte (disposizioni sulle spese processuali e sui provvedimenti conseguenti alla decisione di rigetto), applicata in sede di statuizione finale.

Massime di principio

  • La Corte può decidere anche se la difesa in udienza chiede un rinvio: è sufficiente che la parte sia stata messa in condizione di concludere; la domanda di rinvio, se ritenuta strumentale, non blocca la decisione.
  • Per l'ammissione all'affidamento in prova è necessario un duplice giudizio favorevole: assenza di pericolo di recidiva e utilità della misura per il reinserimento; entrambe le condizioni devono essere positive e si valutano congiuntamente.
  • La gravità del reato, la mancanza di resipiscenza verso la vittima, l'assenza di risarcimento e condotte successive (es. tentativi di nuova aggressione) sono elementi fortemente ostativi alla concessione di misure alternative, anche se il condannato ha benefici penitenziari come lavoro esterno.
  • Progressi trattamentali limitati alla sfera privata/familiare non sono sufficienti: è richiesta una revisione critica del fatto e un atteggiamento compatito/responsabilizzante verso la vittima.
  • Carenti accertamenti istruttori (mancata acquisizione di documenti o controlli) non annullano automaticamente l'ordinanza se il provvedimento è motivato su basi autonome e rilevanti.
  • Il tempo di pena residuo è rilevante ma non decisivo: il semplice avvicinarsi al fine pena non garantisce l'affidamento se restano carenze nelle condizioni richieste per la misura alternativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.