Cassazione Penale, Ordinanza n. 24753/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto personalmente ricorso per cassazione, trasmettendolo tramite l'ufficio matricola del carcere in cui era detenuto. I motivi dedotti attengono all'asserita illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata. Nel medesimo atto è stata anche chiesta la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con l'art. 11, comma 7, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando il precedente delle Sezioni Unite che ha escluso profili di illegittimità dell'obbligo di rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La modifica legislativa richiamata ha inciso sull'art. 613 c.p.p., introducendo l'obbligo di rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione.
art. 11, comma 7, Cost.
La Corte ha escluso che l'art. 613 c.p.p. contrasti con questa disposizione costituzionale, ritenendo infondata la questione prospettata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle Sezioni Unite nel precedente sulla legittimità dell'art. 613 c.p.p., escludendo compressioni delle facoltà difensive.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite, senza ravvisare violazioni del diritto di impugnazione nei limiti previsti dal legislatore.
art. 6 CEDU
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro convenzionale, senza esito di incompatibilità con l'art. 613 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è atto necessariamente tecnico e la sua proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità.
- L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un difensore, la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o la delega al deposito non valgono a sanare il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La previsione legislativa che impone la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il diritto di impugnazione.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata quando ripropone censure già esaminate e disattese dalle Sezioni Unite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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