Cassazione Penale, Sentenza n. 8393/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: i ricorrenti contestano che la sentenza impugnata avrebbe indicato un esborso per l'acquisto degli immobili pari a €145.000, omettendo che il prezzo effettivamente versato sarebbe stato di €95.000 (compatibile con il risarcimento ricevuto da Spagnolo di €123.500 per ingiusta detenzione). Inoltre contestano la collocazione temporale dell'acquisto (dicembre 2006) rispetto al periodo di condanna definitiva per associazione mafiosa, sostenendo che la condanna riguarderebbe solo il periodo 2003-2005 e che per il periodo successivo sarebbe intervenuta assoluzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario per errore di fatto sia esperibile solo per errori percettivi/materiali che abbiano effettivamente determinato una diversa decisione; invece i rilievi dei ricorrenti richiedono una diversa valutazione di merito dei fatti già compiuta dalla Seconda Sezione. Sull'importo dell'acquisto la Corte ha osservato che non sussiste un errore percettivo: il prezzo complessivo è stato correttamente individuato e la circostanza di un versamento parziale richiederebbe nuovo accertamento non ammesso con questo rimedio; la valutazione era più ampia e ha considerato altri acquisti e l'incapacità patrimoniale. Quanto alla questione temporale, la Corte ha ritenuto che la collocazione dell'acquisto in dicembre 2006 non comporti un errore decisivo: il criterio è quello della "ragionevolezza temporale" e non della piena coincidenza temporale fra reato e acquisto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario è limitato agli errori materiali e agli errori di fatto consistenti in svista o equivoco nella lettura degli atti di legittimità; non è ammesso per errori di giudizio o per riesame di valutazioni probatorie.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Definizione consolidata di errore di fatto come errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti, che abbia influenzato la volontà decisoria della Corte.
Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbaro)
Distinzione tra errore materiale (mancata corrispondenza fra volontà e sua espressione grafica) ed errore di fatto (svista/equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità).
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Quando l'errore non è riconducibile esclusivamente a una percezione fuorviata e coinvolge valutazioni di merito, si configura un errore di giudizio non sanabile con l'art. 625-bis.
Sez.2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano)
Ribadito il concetto che l'errore di fatto rilevante per il rimedio straordinario deve essere percettivo e determinante per la decisione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi/materiali (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per richieste di revisione o diversa valutazione del merito.
- Se la presunta inesattezza riguarda elementi che non sono decisivi per la motivazione complessiva (es. differenza tra prezzo convenuto e prezzo effettivamente versato), tale inesattezza non giustifica il rimedio straordinario.
- La verifica della riconducibilità di acquisti a proventi del reato si basa su un giudizio di "ragionevolezza temporale" e non richiede una coincidenza temporale assoluta fra reato e acquisto; contestazioni temporali che implichino valutazioni di merito non sono rimediabili con l'art. 625-bis.
- Per ottenere l'ammissione del rimedio straordinario occorre dimostrare che l'errore sia esclusivamente percettivo e che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa; allegazioni che richiedono nuovi accertamenti probatori sono inammissibili.
- Promuovere ricorsi straordinari basati su riedizioni delle stesse contestazioni già decise comporta il rischio di condanna alle spese e al pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
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