Cassazione Penale, Ordinanza n. 16728/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un motivo unico contro la sentenza della Corte di appello di Bari, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse carente quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era affetto da genericità assoluta: non confrontava in modo specifico la motivazione della decisione impugnata e non indicava le ragioni per cui essa sarebbe stata affetta da evidenti vizi logici. Dal testo emerge che il giudizio riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e che il ricorso non articolasse censure specifiche idonee a scalfire tale motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per individuare il reato contestato, rispetto al quale la Corte di appello aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure assolutamente generiche e non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente lamentare in astratto vizi logici della motivazione: occorre indicare specificamente quali passaggi della decisione sarebbero viziati e perché.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mera reiterazione di doglianze generiche non consente l'annullamento della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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