Cassazione Civile, Ordinanza n. 10469/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, emessa dal Tribunale su richiesta del pubblico ministero. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ritenendo superata la coincidenza tra sede legale e sede effettiva sulla base di indizi (assenza di struttura organizzativa nella sede legale, presenza di un mero depositario delle scritture contabili, residenza veneta degli amministratori, operatività commerciale e rapporti bancari in Veneto, collegamenti con altre società e disponibilità di locali in zona) e ritenendo integrata la soglia di cui all'art. 15, ult. comma, l. fall. per debiti fiscali da IVA non versata. Inoltre, ha condannato personalmente il liquidatore alle spese ex art. 94 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 9 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione, le notifiche fiscali e gli elementi materiali rinvenuti indicavano Napoli e non Verona come centro effettivo dell'impresa; (2) violazione dell'art. 15, nono comma, l.fall., perché il debito IVA non sarebbe stato certo e non ancora accertato o iscritto a ruolo; (3) falsa applicazione dell'art. 94 c.p.c., perché il reclamo non era manifestamente pretestuoso e la condanna personale del liquidatore sarebbe stata ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile contro una valutazione di merito già esaminata dal giudice del reclamo, sia perché la dedotta violazione di legge mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli indizi sulla sede effettiva della società. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che esso non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'IVA non versata, credito scaduto per effetto dell'omissione del versamento e rilevante ai fini della soglia di fallibilità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione dell'accertamento di grave imprudenza del liquidatore, posto a base della condanna personale alle spese ex art. 94 c.p.c. Ha quindi disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido e nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
La sede principale rilevante ai fini della competenza e della dichiarazione di fallimento deve essere accertata in fatto, anche sulla base di elementi indiziari, e la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
La soglia di indebitamento può essere integrata da debiti tributari da IVA non versata, considerati scaduti ed esigibili al momento dell'omissione del versamento, senza necessità che il credito sia già stato oggetto di accertamento o cartella, se non vi è contestazione sul merito dell'entità del debito.
Ai fini dell'assoggettamento a fallimento rilevano crediti scaduti e non pagati; nel caso dell'IVA non versata, il credito diviene esigibile alla liquidazione periodica e può concorrere alla verifica della soglia.
La condanna personale al pagamento delle spese del rappresentante che abbia agito senza la normale prudenza è giustificata quando il reclamo sia manifestamente infondato o proposto con grave imprudenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti o degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque espressamente considerato dal giudice di merito; non è ammessa la doglianza sul mero cattivo apprezzamento delle prove.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo da versare è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sede effettiva dell'impresa, ai fini dell'assoggettamento a fallimento, può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti e non coincide necessariamente con la sede legale.
- In sede di legittimità non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge o di omesso esame la mera rivalutazione del compendio indiziario compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini della soglia di fallibilità rilevano anche debiti IVA non versati, perché l'omissione del versamento rende il credito scaduto ed esigibile senza che sia necessario un previo accertamento formale, se non vi è contestazione sul debito.
- La condanna personale alle spese del rappresentante processuale è compatibile con l'art. 94 c.p.c. quando il giudice accerti una grave imprudenza o la proposizione di un reclamo manifestamente infondato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non copre i casi in cui il fatto storico sia stato comunque considerato, ma la parte contesti soltanto la valutazione delle prove.
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