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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23679/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di rinvio, aveva respinto l'istanza di riesame proposta dalla S.r.l. Made Petrol Italia con riferimento al sequestro preventivo impeditivo sulle quote sociali e sul complesso aziendale (ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p.), e che aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro relativo al profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente, tramite unico motivo, denunciava violazione di legge (art. 321, co. 1 c.p.p. e art. 627, co. 3 c.p.p.) e mancata motivazione sui presupposti del sequestro, richiamando che la Corte di cassazione aveva ordinato la verifica dei presupposti applicativi del sequestro e dell'utilità economica conseguita dall'emittente ai fini del sequestro finalizzato alla confisca (art. 12-bis D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74). Sosteneva altresì che la Made Petrol non fosse impresa strutturalmente asservita ai reati contestati, ma eventualmente solo occasionalmente coinvolta, mentre le societa" cartiere sarebbero state gli strumenti necessari per la frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione: il ricorso era stato proposto personalmente da Roberto Strina, non dalla S.r.l. Made Petrol Italia (titolare dei beni sottoposti a sequestro e parte effettiva dell'impugnazione originaria), e Strina non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame (ad es. diritto alla restituzione dei beni). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui chi non sia titolare del bene sequestrato può impugnare solo se prova un interesse concreto alla restituzione; analoga carenza riguarda il singolo socio. Per l'inammissibilità è stata pronunciata condanna alle spese processuali e all'obbligo di versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Non si è, dunque, entrati nel merito delle censure sostanziali sul sequestro.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma invocata come criterio per il sequestro preventivo; dalla sentenza emerge che l'applicazione e la verifica dei presupposti dell'art. 321 erano oggetto di precedente annullamento in Cassazione, ma nel presente giudizio la Corte non ha esaminato il merito perche' il ricorso e' risultato inammissibile per mancanza di legittimazione

  • art. 627 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (strumento processuale relativo alla impugnazione): la Corte non ha affrontato un'interpretazione sostanziale della norma sul piano del merito, avendo deciso l'inammissibilita' per difetto di legittimazione

  • art. 8 D.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale cui si riferisce l'indagine (fatture per operazioni inesistenti); la sentenza ricorda che il sequestro originava da indagini per reati fiscali previsti da tale norma

  • art. 12-bis D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Norma richiamata nella motivazione della precedente Cassazione in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato; qui citata come contesto normativo ma non oggetto di interpretazione decisoria, perche' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, puo' essere irrogata la sanzione pecuniaria al ricorrente; la Corte ha applicato tale principio per quantificare la sanzione

Massime di principio

  • Solo il titolare del bene sottoposto a sequestro (o chi dimostri un interesse concreto ed attuale alla restituzione) è legittimato a proporre impugnazione contro provvedimenti di sequestro preventivo; i singoli soci non hanno automaticamente tale legittimazione
  • La mancata indicazione della relazione tra il ricorrente e i beni sequestrati (ovvero l'onere di provare un interesse attuale alla restituzione) può comportare l'inammissibilità del ricorso senza che il giudice entri nel merito delle censure sostanziali
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'atto
  • Le questioni sostanziali relative alla legittimità del sequestro (esame dei presupposti dell'art. 321 c.p.p. o dell'utilità economica ai fini della confisca) non vengono esaminate se il giudice rileva una viziata legittimazione processuale del ricorrente
  • In situazioni analoghe è essenziale provare nel ricorso la titolarità diretta dei beni sequestrati o un interesse concreto alla restituzione (ad es. diritto immediato alla somma corrispondente alle quote), e specificare il rapporto con i beni oggetto del sequestro

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