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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06137/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria per responsabilità sanitaria: una paziente aveva chiesto il ristoro dei danni subiti a seguito di prestazioni mediche ritenute inesatte, eseguite da un medico operante presso una struttura dell’azienda sanitaria provinciale. La Corte d’appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva condannato in solido il medico e l’azienda sanitaria al pagamento di una somma a favore della paziente; aveva invece rigettato la domanda di manleva proposta dal medico nei confronti della propria assicuratrice, ritenendo che la polizza del medico operasse solo a secondo rischio, cioè soltanto dopo il superamento del massimale della polizza stipulata dall’azienda sanitaria con altra compagnia. Il medico ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c., assumendo un contrasto tra motivazione e dispositivo perché la Corte d’appello non avrebbe riprodotto nel dispositivo l’obbligo dell’assicuratrice pubblica di tenere indenne anche il medico; con il secondo deduceva violazione del c.c.n.l. comparto sanità, sostenendo che, in base alla disciplina collettiva, l’azienda sanitaria era tenuta ad assicurare la responsabilità civile dei propri dipendenti e quindi la compagnia avrebbe dovuto manlevare anche il medico. L’azienda sanitaria, a sua volta, proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo lamentava la nullità della sentenza d’appello perché pronunciata dopo la cancellazione dall’albo del proprio difensore, evento che avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la mancata riproduzione nel dispositivo dell’obbligo della compagnia assicuratrice di tenere indenne l’azienda sanitaria, nonostante tale statuizione fosse stata resa in primo grado e non impugnata dall’assicuratrice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, osservando che dalla motivazione della sentenza non emergeva alcuna affermazione secondo cui l’assicuratrice dell’azienda sanitaria dovesse tenere indenne anche il medico; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per novità della censura, rilevando che non era stata allegata la precedente deduzione della domanda di manleva nel giudizio di merito né prodotti gli atti processuali pertinenti. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che la cancellazione dall’albo del difensore, avvenuta a contraddittorio già chiuso e senza concreto pregiudizio difensivo, non determinava nullità utile a travolgere la decisione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che l’obbligo della compagnia di tenere indenne l’azienda sanitaria fosse coperto da giudicato interno, non essendo stato impugnato dalla compagnia e non essendo stata allegata documentazione contraria. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati; le spese tra medico e azienda sanitaria sono state compensate integralmente, mentre il medico e l’azienda sanitaria sono stati condannati a rifondere le spese in favore della paziente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo, perché non risultava nella motivazione alcuna statuizione di manleva in favore del medico. Ha dichiarato inammissibile la censura del medico sulla pretesa copertura assicurativa a suo favore per novità della questione non adeguatamente allegata nel precedente grado. Quanto al ricorso incidentale dell’azienda sanitaria, ha ritenuto infondato il motivo sulla cancellazione del difensore dall’albo, poiché l’evento non aveva inciso concretamente sul diritto di difesa dopo la chiusura del contraddittorio; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla manleva verso l’azienda sanitaria, rilevando la formazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado non impugnata dalla compagnia assicuratrice. È stata disposta la compensazione delle spese tra medico e azienda sanitaria e la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della paziente.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    La dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo è esclusa quando dalla motivazione non risulti affatto la statuizione che si assume omessa nel dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità processuale è scrutinata come motivo di ricorso per cassazione per vizi della sentenza o del procedimento.

  • c.c.n.l. comparto sanità

    La disciplina collettiva invocata non è stata esaminata nel merito perché la relativa domanda/censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di allegazione processuale.

  • art. 301 c.p.c.

    La cancellazione dall’albo del difensore è trattata come evento equiparabile alla morte del difensore, ma la sua rilevanza invalidante richiede un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando tende a rimettere in discussione una statuizione ormai coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata dal soggetto interessato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei soccombenti.

Massime di principio

  • Non sussiste nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo se la motivazione non contiene la statuizione che si assume trascurata nel dispositivo.
  • Le questioni nuove prospettate in cassazione sono inammissibili se il ricorrente non allega specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica gli atti processuali in cui ciò è avvenuto.
  • La mancanza sopravvenuta di capacità processuale del difensore, equiparata alla morte dell’unico difensore, determina invalidità degli atti successivi solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa; se l’evento interviene dopo la chiusura del contraddittorio e prima della pronuncia, non comporta nullità utile.
  • La formazione del giudicato interno preclude la riproposizione in appello o in cassazione di statuizioni non impugnate dalla parte interessata, difettando in tal caso un concreto interesse a dolersene.
  • In materia di manleva assicurativa, la clausola di copertura subordinata a secondo rischio opera solo al verificarsi della condizione prevista; in mancanza della prova del superamento del massimale primario, la garanzia secondaria non è azionabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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