Cassazione Civile, Ordinanza n. 41244/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società agricola e dei soci, assumendo un credito sorto da una transazione intervenuta tra le parti in relazione a un precedente contenzioso. Gli ingiunti proponevano opposizione; il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto. La creditrice proponeva appello, ma la Corte territoriale rigettava l'impugnazione. In Cassazione la società creditrice proponeva ricorso articolato in quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettata da tutte le controparti costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata ritenuta rituale perché sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente con l'assistenza del difensore ed è stata accettata da tutte le controparti costituite. La richiesta di estinzione è stata poi ribadita anche dai resistenti. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità; in tal caso la Corte non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia effettuata dal legale rappresentante della parte ricorrente con l'assistenza del difensore e sia accettata da tutte le parti costituite, determina l'estinzione del procedimento di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese se la decisione lo esclude espressamente o se la Corte ritiene di non dover provvedere in ragione dell'assetto processuale formatosi.
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