Ordinanza n. 759/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto che l’Amministrazione fornisca idonea prova dell’effettivo accredito dell’importo dovuto e che la ricorrente chiarisca la data in cui la somma le è stata accreditata. Gli adempimenti devono essere compiuti entro il termine perentorio dell’1 luglio 2026. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 15 luglio 2026, per la prosecuzione del giudizio.
Atto impugnato: mancata o non adeguatamente documentata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un’azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, per ciascun anno, la carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente, nella misura di 500 euro annui. L’Amministrazione ha dichiarato che il gestore del servizio aveva accreditato l’importo riconosciuto nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente ha tuttavia chiesto il passaggio in decisione richiamando le conclusioni del ricorso, sicché il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’effettiva esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
Disciplinano l’azione di ottemperanza, mediante la quale è stata chiesta l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato ma tale esecuzione non risulta adeguatamente documentata, il giudice può disporre specifici adempimenti istruttori prima di decidere la domanda.
- La dichiarazione dell’amministrazione relativa all’avvenuto pagamento o accredito non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato: occorre fornire idonea prova dell’effettivo adempimento.
- Ai fini della verifica dell’ottemperanza, il giudice può richiedere anche al ricorrente di precisare quando abbia ricevuto l’accredito, così da accertare l’effettiva e completa soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato.
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