Cassazione Penale, Ordinanza n. 02348/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la sentenza di condanna in appello per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per detenzione e cessione di stupefacenti in un contesto ritenuto non lieve. I ricorsi per cassazione contestavano, in modo sostanzialmente comune e generico, la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che le doglianze non si confrontano con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva valorizzato non solo il dato quantitativo e la varietà delle sostanze detenute, ma anche le modalità operative: attività di spaccio svolta in un locale appositamente attrezzato, dotato di telecamere di sorveglianza, presidiato con strumenti di offesa e con la presenza di un'arma nel borsello di uno degli imputati. Tali elementi avevano indotto la Corte territoriale a escludere la lieve entità e a ritenere non adeguata, neppure in ragione dell'incensuratezza, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anche perché non risultava provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto di spaccio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice base per la condotta di detenzione e cessione di stupefacenti contestata e oggetto della condanna confermata
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi di lieve entità invocata dai ricorrenti, ma ritenuta non configurabile alla luce delle modalità del fatto, del quantitativo e del contesto organizzato dello spaccio
richiamato come disciplina complessiva del reato in materia di stupefacenti
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico dei ricorrenti in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve essere esclusa quando, oltre al dato quantitativo e qualitativo della sostanza, emergano modalità organizzate e professionali di spaccio incompatibili con la minima offensività.
- La presenza di un locale attrezzato per lo spaccio, di sistemi di sorveglianza, di strumenti offensivi e di un'arma costituisce indice sintomatico di un'attività non lieve e può legittimare l'applicazione della fattispecie base anziché dell'attenuazione di cui al comma 5.
- L'incensuratezza dell'imputato, da sola, non basta a fondare la lieve entità né a giustificare una pena sostitutiva quando il contesto del fatto dimostri un inserimento in un più ampio circuito di spaccio non reciso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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