Cassazione Penale, Ordinanza n. 24026/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Viene confermata, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per ricettazione e aveva escluso le attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'ha ritenuta responsabile del delitto di ricettazione, sostenendo, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. e contestando la ricostruzione del fatto e dell'elemento soggettivo; con un secondo motivo lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva però che il primo motivo è generico e privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, perché inammissibilmente ripropone censure già disattese in appello e contrasta con la giurisprudenza consolidata sulla ricettazione; il secondo motivo è parimenti reiterativo e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione della pena.
Norme richiamate
Per la configurabilità della ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario. Il delitto presupposto è correttamente individuato nel furto del bene ricettato.
È richiamato come reato presupposto della ricettazione contestata.
La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, privi di specificità o si limitano a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, non è necessario che l'accusa dimostri positivamente l'estraneità dell'imputato al reato presupposto; basta che non risulti provato il contrario.
- Ai fini della ricettazione, il giudice può desumere la consapevolezza della provenienza illecita del bene da elementi fattuali quali la disponibilità materiale del bene, la sua natura, l'alterazione del titolo o documento e l'assenza di indicazioni sulla lecita provenienza.
- La censura sulle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova e diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione di merito è congrua e non illogica.
Come è indicizzato
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