Cassazione Civile, Ordinanza n. 30069/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi di due curatori fallimentari succedutisi nella funzione ex art. 39 legge fallimentare, ripartendo l’importo complessivo in percentuale (80% al secondo curatore e 20% al primo), oltre al rimborso di spese vive a uno di essi. Il fallimento ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo due censure: primo, violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e dell’art. 39 l. fall. per mancata convocazione di tutti i curatori interessati nel procedimento camerale di liquidazione; secondo, violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 e vizio di motivazione, perché il Tribunale si sarebbe limitato a recepire il parere del giudice delegato senza esplicitare i criteri di quantificazione, senza considerare l’opera prestata, i risultati ottenuti, l’importanza del fallimento e la sollecitudine delle operazioni, e avrebbe liquidato un compenso unico e poi suddiviso in astratto tra i due curatori, in contrasto con il criterio di proporzionalità richiesto quando vi siano più curatori succedutisi nella carica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha ribadito che nel procedimento di liquidazione del compenso quando vi siano più curatori succedutisi nella carica deve essere garantita la partecipazione di tutti gli interessati; quanto al secondo, ha rilevato la mancanza di una motivazione effettiva e individualizzata sui parametri normativi di liquidazione e di ripartizione, nonché la mancata esplicitazione del criterio di proporzionalità tra attività svolte e compensi attribuiti. Ne è seguita la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Consente il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di liquidazione ritenuto nullo per difetto di motivazione e violazione del contraddittorio.
Il procedimento di liquidazione del compenso, quando coinvolga più curatori succedutisi nella carica, richiede la partecipazione di tutti gli interessati nel rispetto del contraddittorio.
La liquidazione del compenso del curatore deve essere effettuata secondo criteri normativi e proporzionali; se vi sono più curatori, occorre una ripartizione individualizzata in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.
artt. 1 e 2 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30
Il giudice deve considerare i parametri di liquidazione del compenso del curatore, tra cui opera prestata, risultati ottenuti, importanza del fallimento e sollecitudine delle operazioni, e motivare in modo specifico la determinazione e la ripartizione del compenso.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge relativa ai criteri di liquidazione del compenso.
È il parametro processuale invocato per la violazione del contraddittorio e la nullità del procedimento di liquidazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare, se l’incarico è stato svolto da più soggetti succedutisi nella funzione, tutti devono essere messi in condizione di partecipare al procedimento camerale, pena la violazione del contraddittorio.
- Il decreto di liquidazione del compenso del curatore deve contenere una motivazione specifica e non meramente apparente, con esplicita indicazione dei criteri concretamente applicati e dei parametri normativi considerati.
- La motivazione può essere anche implicita solo se integrata dall’istanza e dagli allegati, ma non può risolversi nel mero recepimento del parere del giudice delegato privo di indicazioni sui criteri di quantificazione.
- Quando vi sono più curatori succedutisi nella carica, il compenso va determinato in modo individualizzato e proporzionale alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti, precisando l’attivo realizzato da ciascuno.
- La ripartizione in percentuale astratta di un compenso complessivo, senza una ricostruzione analitica dell’attività di ciascun curatore, non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 39 l. fall. e dal d.m. n. 30/2012.
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