Cassazione Civile, Ordinanza n. 08560/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per il saldo debitore di alcuni rapporti di conto corrente. In sede di opposizione, il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione ritenendo tardiva la produzione documentale posta a base del monitorio, perché la banca/cessionaria non avrebbe depositato nel giudizio di opposizione, nei termini istruttori assegnati ex art. 183 c.p.c., la documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione. La Corte d’appello ha confermato tale impostazione, ritenendo irrilevante la dedotta presenza del fascicolo monitorio e non applicabile l’orientamento secondo cui i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, se rimasti a disposizione della controparte, restano nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la documentazione prodotta nella fase monitoria non fosse soggetta alle preclusioni istruttorie del giudizio di opposizione, poiché già acquisita al processo; ha inoltre dedotto che dai verbali risultava la presenza del fascicolo di parte e la sua consegna al consulente tecnico, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto considerare rituale la produzione e non dichiararla tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, ai sensi dell’art. 638, comma 3, c.p.c., non sono "nuovi" nel successivo giudizio di opposizione e restano nella sfera di cognizione del giudice, in forza del principio di non dispersione della prova già acquisita al processo. Di conseguenza, il loro successivo deposito non è soggetto alle preclusioni istruttorie del giudizio di opposizione né può essere considerato tardivo ex art. 183 c.p.c. o inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio di diritto richiamato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente; la Corte risolve però la questione sul regime di utilizzabilità e non sull’onere della prova in senso stretto.
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso, per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
i termini istruttori non operano per i documenti già introdotti nella fase monitoria e rimasti nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione.
i documenti allegati al ricorso monitorio, se già acquisiti al processo e non qualificabili come nuovi, sono ammissibili anche in appello.
i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo restano a disposizione della controparte almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, e quindi entrano nella cognizione del giudice dell’opposizione.
richiamato nel ragionamento di merito in relazione al termine entro cui il fascicolo monitorio deve rimanere a disposizione della controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti allegati al ricorso monitorio e rimasti a disposizione dell’ingiunto ai sensi dell’art. 638, comma 3, c.p.c. non sono documenti nuovi, perché già esposti al contraddittorio e acquisiti alla cognizione del giudice.
- Il principio di non dispersione della prova già acquisita al processo impedisce di considerare tardivo, nel giudizio di opposizione o nei successivi gradi, il deposito dei documenti introdotti nella fase monitoria.
- Le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c. e il divieto di nova in appello di cui all’art. 345 c.p.c. non si applicano ai documenti già entrati nel perimetro cognitivo del processo monitorio-opposizione.
- Se il giudice d’appello ritiene devoluta una questione già decisa in primo grado, la parte che intenda sostenere la formazione del giudicato interno su quel punto deve proporre specifica impugnazione incidentale sulla statuizione di devoluzione.
- La verifica sulla rituale produzione documentale deve distinguere tra documenti effettivamente nuovi e documenti già prodotti nella fase monitoria, che conservano la loro utilizzabilità processuale.
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