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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17996/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna di merito già pronunciata e confermata nei gradi precedenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Catania alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa per reati in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione di merito avrebbe indebitamente invertito l'onere della prova sul tema della durata della detenzione dello stupefacente, prospettando che non potesse escludersi una detenzione di durata inferiore alle 72 ore. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione alla detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti. Con il terzo motivo lamentava omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello, con motivazione logica e coerente; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato perché la valutazione della lieve entità richiede una considerazione complessiva di tutti gli indici sintomatici e, nel caso concreto, la motivazione di merito aveva valorizzato quantitativo, valore di mercato, pluralità di sostanze, strumenti di confezionamento e denaro provento di traffico strutturato; ha ritenuto il terzo motivo aspecifico e comunque infondato, poiché non si confrontava con la motivazione del tribunale sul difetto dei presupposti e perché la pena inflitta superava il limite per la sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; nel caso è richiamata anche la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, la cui configurabilità richiede una valutazione complessiva degli indici della concreta offensività e della minore portata dell'attività illecita.

  • art. 697 c.p.

    Norma contestata insieme al reato in materia di stupefacenti; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione oltre al richiamo nel capo d'imputazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione»

    La lieve entità non discende da un singolo dato, ma da una valutazione globale di tutti gli indici sintomatici, da cui deve emergere la minore portata dell'attività dello spacciatore, la ristretta circolazione di droga e denaro, guadagni limitati o ridotta provvista di stupefacente.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il tema della sospensione condizionale; la Corte afferma che il motivo è infondato anche perché la pena inflitta supera il limite utile per concedere il beneficio.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione logica e coerente, senza specifiche critiche alla ratio decidendi.
  • La configurabilità della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; non è sufficiente valorizzare isolatamente un singolo elemento favorevole all'imputato.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la minore offensività va esclusa quando il quadro complessivo denota un'attività non episodica o di modesta portata, desumibile da pluralità di sostanze, strumenti di confezionamento, quantità, valore economico e disponibilità di denaro provento dell'attività illecita.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con gli argomenti decisivi posti a base del diniego del beneficio richiesto.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta quando la pena inflitta supera il limite edittale previsto per la concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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