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Sentenza

Sentenza del 25/06/2015 n. 2829 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio dei termini di accertamento - Obbligo di denuncia penale - Allegazione copia notitia criminis - Necessaria - Comunicazione notitia criminis entro scadenza termini ordinari - Necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità del raddoppio dei termini di accertamento fondato sulla possibile sussistenza di un reato tributario. Il contribuente ha contestato l'accertamento tardivo, rilevando che l'Amministrazione non aveva prodotto la copia della denuncia penale o della comunicazione di notitia criminis. Tale documentazione è necessaria per consentire al giudice tributario di verificare, con una valutazione prognostica successiva, se esistessero effettivamente i presupposti per l'obbligo di denuncia e se la notizia di reato fosse stata trasmessa prima della scadenza del termine ordinario.

La decisione

Il raddoppio dei termini è stato ritenuto subordinato all'effettivo assolvimento dell'obbligo di denuncia penale e alla trasmissione della notitia criminis entro il termine ordinario di accertamento. La mancata allegazione della denuncia impedisce sia di verificare la fondatezza dell'obbligo di denuncia sia di accertare la tempestività della comunicazione. Di conseguenza, in assenza di tale prova, l'Amministrazione non può avvalersi del termine raddoppiato e l'accertamento emesso oltre il termine ordinario deve essere considerato tardivo e annullato.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale.

    Il raddoppio non opera automaticamente per la sola astratta ipotizzabilità di un reato, ma richiede l'effettivo assolvimento dell'obbligo di denuncia e la prova della tempestiva trasmissione della notizia di reato.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011

    Giudizio di prognosi postuma sulla fondatezza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale.

    Il giudice tributario deve poter verificare, sulla base degli elementi disponibili, se al momento rilevante sussistessero concretamente i presupposti per presentare la denuncia penale.

  • C.T.R. Lombardia, sentenza n. 382/29/2014

    Il raddoppio non può esporre i contribuenti alla possibilità di essere sottoposti ad accertamento anche a distanza di molti anni dalla scadenza del termine ordinario, con il venir meno della certezza delle situazioni giuridiche.

    La notizia di reato deve essere trasmessa prima della scadenza del termine ordinario, altrimenti il raddoppio non è applicabile.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce un'eccezione e non può essere applicato sulla base della sola affermazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di un reato.
  • L'Amministrazione deve dimostrare sia l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia sia l'avvenuta trasmissione della notizia di reato.
  • La copia della denuncia o della comunicazione di notitia criminis dovrebbe essere prodotta nel giudizio, perché consente di verificare contenuto, fondatezza e data della denuncia.
  • La notizia di reato deve essere comunicata entro il termine ordinario di accertamento; una denuncia tardiva non può prorogare retroattivamente il termine.
  • In assenza di prova documentale della denuncia tempestiva, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario è esposto all'annullamento per decadenza.

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