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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento - Onere probatorio - Operazioni inesistenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che l'amministrazione è tenuta a fornire la prova, anche mediante presunzioni, dell'insussistenza delle operazioni indicate in fattura. Una volta che l'amministrazione abbia formulato una presunzione plausibile dell'inesistenza, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria per superare tale presunzione. In assenza di prova contraria idonea, l'accertamento può essere confermato

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento di maggiori ricavi basato su fatture ritenute, in tutto o in parte, relative a operazioni inesistenti; la questione verte sull'onere probatorio riguardo all'effettiva sussistenza delle operazioni indicate in fattura

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Si applica il principio generale secondo cui chi afferma un fatto deve provarlo: l'amministrazione deve dimostrare, anche tramite presunzioni, l'insussistenza delle operazioni; conseguentemente il contribuente è chiamato a fornire la prova contraria per disinnescare la presunzione

Massime di principio

  • In accertamenti basati su fatture sospette, l'amministrazione deve prima produrre elementi di fatto che rendano credibile l'ipotesi di inesistenza (es. incongruenze documentali, mancanza di riscontri economici, indizi di simulazione)
  • Le presunzioni legittimamente formate dall'amministrazione trasferiscono al contribuente l'onere di confutazione: è quindi fondamentale per il contribuente conservare e produrre documentazione probatoria (contratti, documenti di trasporto, pagamenti bancari, corrispondenza commerciale)
  • La difesa del contribuente deve mirare a provare l'effettiva esecuzione dell'operazione con mezzi idonei e non meramente formali; dichiarazioni generiche o documenti non coerenti possono non essere sufficienti
  • Se l'amministrazione non offre alcuna prova, neppure presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni, l'accertamento è vulnerabile perché manca l'elemento che innesca l'onere della prova a carico del contribuente
  • La valutazione è complessiva: anche fattori quali consistenza economica dell'attività, continuità dei rapporti commerciali e riscontro contabile sono rilevanti per determinare se le operazioni siano reali
  • In pratica, per evitare la conferma dell'accertamento, il contribuente dovrebbe documentare pagamenti (bonifici, ricevute), consegne/ritiri, documentazione contrattuale e ogni elemento probatorio che colleghi le fatture a operazioni effettive

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