Sentenza del 01/03/2022 n. 9 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni - Unità immobiliari a uso abitativo abitative locate a uso foresteria - Contratto stipulato a favore di una società - Cedolare secca - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della cedolare secca su canoni di locazione di unità immobiliari indicate nel contratto come a uso foresteria stipulato a favore di una società. La questione centrale era se tale contratto possa qualificarsi come locazione abitativa (primaria o transitoria) e dunque rientrare nel regime della cedolare secca, oppure se, essendo diretto a fornire alloggio temporaneo a dipendenti/ospiti della società, debba essere escluso dal regime agevolativo.
La decisione
Il giudice ha escluso l'applicazione della cedolare secca. Ha ritenuto che la locazione a uso foresteria non sia una locazione abitativa, perché la causa del contratto è la necessità del conduttore (la società) di ottenere un alloggio temporaneo per dipendenti o ospiti e non di soddisfare esigenze abitative del conduttore stesso come persona fisica. Inoltre, quando il conduttore è una società il contratto, per definizione, non può essere qualificato come locazione abitativa. Il comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, che esclude la cedolare secca alle locazioni effettuate nell'esercizio di attività d'impresa/arte/professione, va letto insieme al comma 1 che definisce la locazione di immobili a uso abitativo: le disposizioni impediscono la scelta per il regime della cedolare non solo se il locatore esercita un'impresa, ma anche quando il locatario è un'impresa/società. Di conseguenza la domanda del ricorrente è stata respinta e la cedolare secca è stata esclusa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 1
Definisce il perimetro soggettivo e oggettivo delle locazioni a uso abitativo cui si riferisce il regime della cedolare secca; va letto insieme al comma 6 per escludere dalla cedolare le fattispecie non riconducibili a locazioni abitative.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 6
Stabilisce che la cedolare secca non si applica alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arte o professione; interpretato in combinato disposto con il comma 1, impedisce l'applicazione della cedolare anche quando è il locatario (es. una società) a svolgere attività d'impresa, perché il contratto non costituisce una locazione abitativa.
Massime di principio
- La qualifica di 'locazione abitativa' dipende dalla causa e dalla natura del contratto: se il bene è locato per soddisfare esigenze abitative del conduttore persona fisica può rientrare nella cedolare; se è locato come foresteria per dipendenti/ospiti non è locazione abitativa.
- Quando il conduttore è una società, il contratto non può essere considerato locazione abitativa e la cedolare secca è esclusa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte di persone fisiche.
- Per valutare l'applicabilità della cedolare occorre fare riferimento al contenuto e alla causa del contratto (parti, finalità e modalità di uso), non solo alla destinazione materiale dell'immobile.
- Le disposizioni che escludono la cedolare in presenza di attività d'impresa devono essere lette in combinato disposto: l'esercizio di impresa può essere rilevante sia se svolto dal locatore sia se svolto dal locatario quando ciò incide sulla natura contrattuale della locazione.
- In casi simili è opportuno documentare chiaramente la natura del rapporto (contratto, finalità, soggetti) e considerare forme contrattuali alternative o soluzioni fiscali diverse se si vuole mantenere un trattamento agevolato; è consigliabile consultare un consulente fiscale per valutare rischi e conseguenze.
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