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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il Giudice tributario può utilizzare prove atipiche e prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario - Sussiste - La sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati tributari ha automatica autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento tributario basato sulla ritenuta detenzione di somme ritenute proventi illeciti derivanti da un negozio fiduciario con il defunto S.; l'Ufficio ha recuperato a tassazione gli interessi ritenuti indebitamente percepiti (con riguardo anche all'anno 2013). La difesa erariale ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso assumendo, tra l'altro, che: a) la CTP avrebbe erroneamente escluso il presupposto dell'accertamento ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993; b) sarebbe intervenuta decadenza del potere di accertamento relativamente al periodo di insorgenza dell'indebito; c) violazione dell'art. 53 Cost. per la modalità di quantificazione degli interessi. La contribuente ha invocato l'archiviazione del procedimento penale e le sentenze civili che qualificano il trasferimento come negozio fiduciario, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della sig.ra G., compensando le spese di lite. La CTR ha ritenuto che, sebbene il giudice tributario possa utilizzare come indizi le prove acquisite in altri procedimenti, non può limitarsi a recepire automaticamente le valutazioni critico-valutative del giudice penale; tuttavia, nel caso di specie il decreto di archiviazione penale e le decisioni civili (che hanno qualificato il possesso come derivante da negozio fiduciario) escludono l'illiceità del titolo di detenzione della somma e quindi viene meno il presupposto per l'accertamento dell'Agenzia. Pertanto l'avviso di accertamento è illegittimo nella sua motivazione e quantificazione rispetto ai fatti accertati.

Norme richiamate

  • legge n. 537/1993, art. 14, comma 4

    4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria

    La norma rende tassabili i proventi illeciti anche se non sequestrati/confiscati; tuttavia la sua applicazione richiede l'accertamento dell'illiceità del titolo di detenzione. Non basta una presunzione: il giudice tributario deve valutare criticamente le prove specifiche del caso.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 7

    Richiamato il principio di autonomia dei periodi d'imposta: ciascun periodo fiscale costituisce un'obbligazione autonoma, per cui l'Amministrazione può controllare singole annualità, purché sussistano i presupposti per l'accertamento.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis (introdotto dalla L. 4 agosto 2006, n. 248)

    in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; sono comunque considerati come "redditi diversi"

    La norma chiarificatrice estende la qualificazione dei proventi illeciti come redditi anche se non inquadrabili nelle specifiche categorie dell'art.6 TUIR, confermando efficacia interpretativa e retroattiva dell'art.14, comma 4.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    Conferma l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario: la sentenza penale non produce automatica efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Richiama limiti probatori nel giudizio tributario (es. divieto di alcune testimonianze) che rendono diversa la valutazione probatoria rispetto al processo penale.

  • Codice civile, art. 2729

    Il riferimento riguarda i requisiti delle presunzioni; la CTR sottolinea che presunzioni usate in ambito tributario possono non avere gli stessi requisiti richiesti per fondare una condanna penale.

  • Costituzione, art. 53

    Riferimento al principio di capacità contributiva; la doglianza era relativa alla modalità e certezza della quantificazione degli interessi assoggettati a tassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Attribuisce al giudice i poteri di valutazione e formazione del convincimento sulle prove (vaglio critico autonomo nel giudizio tributario).

Massime di principio

  • Il giudice tributario può utilizzare prove atipiche e risultanze di altri procedimenti come indizi, ma deve sottoporle a un vaglio critico autonomo: non può limitarsi a recepire passivamente le conclusioni valutative del giudice penale.
  • Una sentenza penale irrevocabile (condanna o assoluzione) non ha efficacia automatica di cosa giudicata nel giudizio tributario; costituisce comunque elemento di prova che il giudice tributario può valutare insieme ad altre risultanze.
  • Un decreto di archiviazione penale e una pronuncia civile che qualificano il titolo di detenzione (es. negozio fiduciario) possono escludere l'illiceità delle somme e quindi il presupposto dell'accertamento tributario.
  • L'art. 14, comma 4, L. 537/1993 rende tassabili i proventi illeciti anche se non sequestrati, ma l'applicazione richiede un concreto accertamento dell'illiceità; l'amministrazione deve dimostrare il presupposto dell'imposta nel caso specifico.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta permette controlli su annualità diverse da quella originaria dell'illecito, ma l'accertamento resta vincolato alla prova del recupero reddituale riferito al periodo contestato.
  • L'Ufficio ha l'onere di quantificare con sufficiente certezza i proventi (es. interessi) oggetto di recupero; valutazioni meramente presuntive senza collegamento probatorio solido possono essere ritenute insufficienti.

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