Sentenza del 01/03/2022 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Avviso di accertamento - Delega di firma - Conferimento impersonale a titolare di posizione organizzativa - Sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente censurava la validità formale dell'avviso di accertamento sostenendo che la firma del provvedimento era stata apposta in base a una delega conferita in modo impersonale a «titolare di posizione organizzativa» e non con indica zione nominativa del delegato, per cui il documento sarebbe viziato per mancanza di legittimazione della sottoscrizione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la delega di firma: non essendo in discussione una delega di funzioni, è sufficiente che la delega sia conferita a un impiegato indicato per qualifica (titolare di posizione organizzativa) purché tale indicazione consenta in un momento successivo di verificare la corrispondenza tra il soggetto che ha sottoscritto l'avviso e il destinatario della delega. Di conseguenza l'avviso di accertamento è formalmente valido e non viene annullato per quel motivo.
Norme richiamate
Principi generali sulle deleghe amministrative e conferimento di posizioni organizzative
La delega di firma, distinta dalla delega di funzioni, può essere conferita in via impersonale a chi riveste una determinata qualifica o posizione organizzativa; è rilevante la possibilità di verifica successiva della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Massime di principio
- La delega di firma non coincide necessariamente con la delega di funzioni: la prima può essere limitata all'atto della sottoscrizione e quindi essere conferita con modalità più flessibili.
- Una delega conferita in maniera impersonale (es. «titolare di posizione organizzativa») è valida se consente di accertare successivamente che chi ha sottoscritto l'atto era effettivamente il titolare della delega in quel momento.
- Per contrastare contestazioni simili conviene che l'amministrazione mantenga documentazione chiara (incarichi, determinazioni interne, registri presenze) che permetta la verifica dell'esistenza e dell'effettiva titolarità dell'incarico al momento della sottoscrizione.
- Dal lato del contribuente, l'impugnazione per vizi formali relativi alla delega di firma ha successo solo se è dimostrabile che la delega era inesistente, inefficace o che la sottoscrizione non corrispondeva a un soggetto legittimato.
- In fase di redazione di atti amministrativi è buona prassi indicare, quando possibile, il nominativo o comunque un riferimento univoco al titolare della posizione organizzativa per rendere più agevole la verifica formale.
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