Sentenza del 01/03/2022 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Avviso di accertamento - Abuso del diritto - Interposizione fittizia - Prova per presunzioni - Connessione soggettiva tra enti in forza di rapporti contrattuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
avviso di accertamento motivato congiuntamente per abuso del diritto e interposizione fittizia; il ricorso denunciava che le due figure giuridiche sono distinte nei presupposti e nei fatti e che gli elementi indiziari addotti dall'Amministrazione (per la prova per presunzioni dell'interposizione) potevano essere spiegati dalla lecita connessione contrattuale tra enti, dovuta anche alla normativa di settore che imponeva lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica tramite associazione sportiva dilettantistica
La decisione
il giudice ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento motivato congiuntamente richiamando abuso del diritto e interposizione fittizia, perché le due ipotesi sono nettamente distinte e richiedono presupposti e fatti diversi; inoltre ha escluso che sussistessero i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli indizi per dimostrare l'interposizione fittizia, essendo tali indizi spiegabili con una regolare connessione contrattuale tra enti e con esigenze dettate dalla normativa di settore che obbligava lo svolgimento dell'attività tramite ASD. Di conseguenza l'accertamento è stato annullato in favore del ricorrente
Norme richiamate
istituto dell'interposizione fittizia
l'interposizione fittizia è collegata all'evasione fiscale e consiste nella creazione di una apparenza negoziale i cui effetti reali non corrispondono alla volontà dei contraenti; richiede elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per la prova per presunzioni
istituto dell'abuso del diritto
l'abuso del diritto è collegato all'elusione fiscale e consiste nell'uso distorto di uno strumento negoziale lecito; è concettualmente distinto dall'interposizione fittizia e richiede una motivazione autonoma e distinta
normativa di settore (regolamentazione che richiedeva l'attività sportiva dilettantistica svolta da ASD)
la disciplina settoriale che imponeva lo svolgimento dell'attività tramite associazione sportiva dilettantistica giustifica accordi contrattuali e connessioni organizzative tra enti, potendo spiegare gli indizi che altrimenti l'Amministrazione interpretava come interposizione fittizia
Massime di principio
- Non si possono fondere in un unico atto motivazioni riconducibili all'abuso del diritto e all'interposizione fittizia: ciascuna ipotesi richiede autonoma e distinta motivazione fattuale e giuridica
- Per provare l'interposizione fittizia con presunzioni l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: se quegli stessi elementi trovano spiegazione in rapporti contrattuali leciti o obblighi imposti dalla normativa di settore la presunzione non regge
- La presenza di una regolamentazione settoriale che vincola la forma giuridica dell'esercizio di un'attività (es. obbligo di svolgere attività dilettantistica tramite ASD) può legittimare strutture organizzative apparentemente 'collegate' e neutralizza, in assenza di ulteriori prove, le conclusioni di interposizione
- Se l'Amministrazione propone più teorie (elusione e evasione) deve indicare chiaramente i fatti distinti a sostegno di ciascuna teoria; la genericità o la commistione delle motivazioni può determinare la nullità dell'atto
- In situazioni analoghe il contribuente può far valere la legittimità della connessione contrattuale e la conformità alla normativa di settore per contrastare presunzioni di fittizietà
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