Sentenza del 01/03/2022 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il contribuente che acquista un'abitazione con le agevolazioni "prima casa" e non trasferisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile perde il diritto al beneficio fiscale, anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un immobile con le agevolazioni "prima casa" ma non aveva trasferito la residenza nel Comune dove si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Il contribuente ha eccepito che il mancato trasferimento era dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione (e all'evento sismico) che rendevano l'immobile non abitabile, e ha contestato altresì la decorrenza del termine rilevando questioni di diritto civile e processuale.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello: ha confermato la decadenza dalle agevolazioni per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto e ha ritenuto irrilevante, ai fini della conservazione del beneficio, il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione (anche per eventi sismici). L'ufficio aveva già revocato le agevolazioni recuperando la differenza di imposta (aliquota agevolata 2% -> ordinaria 9%) e applicando la sanzione; la CTR ha altresì rilevato una ulteriore causa di decadenza relativa al mancato completamento/accatastamento entro 3 anni. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 1 (Tariffa allegata), Nota II-bis
Nota II-bis all'art. 1 Tariffa allegata
La norma subordina il beneficio 'prima casa' alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune dove è sita l'abitazione entro 18 mesi dall'acquisto; tale requisito è elemento costitutivo della fattispecie e la sua mancata osservanza determina la decadenza dall'agevolazione, indipendentemente dallo stato di abitabilità dell'immobile.
D.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis comma 4°
Consente la revoca delle agevolazioni e il recupero dell'imposta con applicazione della sanzione nel caso di perdita dei requisiti (richiamata dalla CTR quale causa di revoca e recupero).
Codice Civile, art. 2964
Articolo richiamato dal ricorrente per questioni di decorrenza dei termini; la CTR ha ritenuto infondata la deduzione secondo cui il termine dovesse decorrere non dalla registrazione ma da altra data collegata al completamento dei lavori.
Codice di Procedura Civile, art. 83
Usato dalla CTR per spiegare la presunzione operante sulla procura alle liti: la procura conferita 'per ogni grado e fase del giudizio' estende il mandato anche al secondo grado, superando la presunzione di limitazione al primo grado.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Rinvio alle norme del codice di rito: la Commissione ha applicato principi di diritto processuale civile (es. art. 83 c.p.c.) al processo tributario in virtù di tale rinvio.
Massime di principio
- Per conservare l'agevolazione 'prima casa' è obbligatorio trasferire la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto: l'effettiva abitabilità dell'immobile non esonera da questo obbligo.
- La residenza può essere trasferita in qualsiasi abitazione del medesimo Comune (non è necessario trasferire la residenza proprio nell'immobile acquistato), per cui, se i lavori non permettono l'uso dell'immobile, il contribuente dovrebbe almeno trasferire la residenza in altra abitazione nel medesimo Comune entro il termine.
- Il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione o eventi di forza maggiore (es. eventi sismici) non sono, di regola, idonei a giustificare il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi e quindi non impediscono la decadenza dal beneficio, salvo diverso, esplicito intervento normativo o giurisprudenziale che disponga diversamente in casi estremi.
- Oltre al requisito soggettivo della residenza nel termine di 18 mesi, esistono requisiti oggettivi (es. ultimazione e accatastamento dell'immobile in categoria non di lusso entro 3 anni) la cui mancata osservanza può comportare autonoma decadenza dall'agevolazione.
- In caso di lavori non completati, è buona prassi documentare tutti i fatti (permessi, ritardi, comunicazioni al Comune) e, se possibile, trasferire la residenza nel medesimo Comune entro il termine per evitare la perdita del beneficio; contestazioni giustificative basate su forza maggiore hanno scarse probabilità di successo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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