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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Interpello disapplicativo normativa società di comodo - Diniego - Impugnabilità - Perdite patrimoniali impresa - Attività infruttuosa - non comporta applicabilità norme società di comodo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Diniego dell'interpello disapplicativo relativo all'applicazione delle norme sulle "società di comodo"; il contribuente contestava che, sebbene la società risultasse in perdita e l'attività non avesse prodotto risultati positivi, essa comunque svolgeva un'attività effettiva e pertanto le norme non dovevano trovare applicazione. Il contribuente ha impugnato il diniego ritenendolo lesivo della sua sfera giuridica.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, nella vigenza del regime antecedente alla riforma (d.lgs. 156/2015), il diniego dell'interpello disapplicativo è impugnabile anche se non ricompreso nell'elenco degli atti indicati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, perché produce effetti pregiudizievoli per il contribuente. Sostanzialmente è stato affermato che le norme sulle società di comodo non sono applicabili quando la società svolge effettivamente un'attività, pur se infruttuosa e in perdita anche per lunghi periodi, anche se tali perdite derivano da scelte imprenditoriali errate. Esito favorevole al contribuente: il diniego è stato censurato e non può giustificare l'applicazione delle norme antielusive come se la società fosse "di comodo".

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 19

    L'elenco formale degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 non esclude la possibilità di impugnare altri provvedimenti amministrativi che producono effetti pregiudizievoli; il diniego dell'interpello disapplicativo rientra tra questi.

  • d.lgs. 156/2015

    Richiamato come termine di riferimento: la pronuncia si colloca nel regime antecedente alla riforma e sottolinea la portata dell'impugnabilità del diniego prima delle modifiche introdotte dal decreto.

  • norme sulle "società di comodo" (disciplina tributaria)

    Le regole che individuano le società non operative o di comodo non devono essere applicate automaticamente in presenza di perdite o di prolungata assenza di redditività: rileva invece l'effettiva svolgimento dell'attività aziendale. Perdite dovute a scelte imprenditoriali errate non sono di per sé indice di simulazione o di assenza di attività.

Massime di principio

  • Il diniego dell'interpello disapplicativo può essere impugnato se produce effetti pregiudizievoli per il contribuente, anche se non è esplicitamente elencato tra gli atti impugnabili dall'art. 19 d.lgs. 546/92 (regime ante 156/2015).
  • Per l'applicazione delle norme sulle società di comodo conta l'effettiva attività svolta dalla società, non la sola mancanza di redditività: un'attività reale, seppure infruttuosa, esclude di regola l'applicazione automatica delle norme anticomodo.
  • Perdite protratte nel tempo non costituiscono automaticamente indice di società di comodo quando siano riconducibili a scelte imprenditoriali inefficaci; è necessario valutare la genuinità e la continuità dell'attività economica.
  • In casi simili è consigliabile documentare l'esistenza e la concreta operatività dell'attività (contratti, fatturato, investimenti, tentativi di rilancio) per contrastare la qualificazione come società di comodo e per impugnare eventuali dinieghi dell'amministrazione.
  • Dal punto di vista procedurale, va valutata tempestivamente l'impugnazione dinanzi alla sede competente (Commissione tributaria) quando il diniego produce effetti concreti e pregiudizievoli per il contribuente.

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