Cassazione Civile, Ordinanza n. 33728/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la sopravvenuta definizione della lite su istanza di entrambe le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo agli anni 2014 e 2015 con il quale l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l'imposta indebitamente detratta sulle fatture emesse da una società terza per l'organizzazione di interventi formativi e servizi di formazione destinati ai lavoratori somministrati dalla contribuente presso enti pubblici e privati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato istanza chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 1, commi 38 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Norme richiamate
art. 1, commi 38 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207
La sopravvenuta definizione della lite determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rappresentano l'intervenuta definizione della controversia in base a una sopravvenuta disciplina di definizione agevolata, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede alle spese secondo il criterio indicato nella decisione.
- La sopravvenienza di un accordo o meccanismo legale di definizione della lite, se fatto valere da tutte le parti, assorbe ogni ulteriore questione sul merito dell'accertamento tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
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