Cassazione Civile, Ordinanza n. 16852/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente e dell'integrale adesione della resistente, dichiarando estinto il giudizio. La Corte ha inoltre precisato che la piena accettazione della rinuncia non comporta pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente nei confronti di un'azienda sanitaria locale per ottenere la condanna al pagamento di Euro 197.210,15, somma rivendicata in relazione all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti di primo livello disposto ai sensi dell'art. 34 della legge n. 449 del 1997. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha rinunciato al ricorso; la controparte ha aderito integralmente alla rinuncia, anche quanto alle spese.
Norme richiamate
art. 34 della legge n. 449 del 1997
La norma è richiamata solo come base del provvedimento di inquadramento nei ruoli dei dirigenti di primo livello che costituiva il presupposto della pretesa economica della ricorrente; la Corte non sviluppa alcuna interpretazione sostanziale della disposizione.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce integralmente alla rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La piena accettazione della rinuncia al ricorso esclude la necessità di statuire sulle spese di lite, salvo diversa regolazione espressamente adottata dalla Corte.
- In presenza di rinuncia validamente accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia originaria.
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