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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25021/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale inflitta a Pieri, ritenuto amministratore di fatto della società Bmimmobiliare srl (fallita il 7/11/2013) per distrazione di denaro tramite assegni e bonifici non registrati, incassi di canoni di locazione e una caparra confirmatoria. L'imputato denunciava: 1) vizio motivazionale e violazione di legge rispetto al rigetto della istanza di legittimo impedimento per motivi di salute; 2) erronea qualificazione come amministratore di fatto, sostenendo che aveva svolto solo mansioni operative e non funzioni gestorie decisionali; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto Canali al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., per mancata osservanza delle garanzie difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) sul legittimo impedimento, il certificato medesimo attestava solo una difficoltà a lasciare il domicilio e non un'incapacità assoluta, quindi i giudici di merito potevano ritenere superflua ulteriore verifica; 2) sulla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ha confermato la valutazione di merito basata su elementi sintomatici di gestione continuativa (assunzione di personale, rapporti con banche e fornitori, riscossione canoni, ecc.), decisione insindacabile in Cassazione se ben motivata; 3) sulle dichiarazioni al curatore, il motivo è stato ritenuto generico e infondato: le dichiarazioni al curatore non rientrano nella disciplina di inutilizzabilità dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e comunque il ricorrente non ha dimostrato quale sarebbe l'incidenza decisiva dell'eventuale espunzione di tali dichiarazioni sul compendio probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; disciplina formale dell'articolazione e della presentazione dei motivi.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non si applichi alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, perché il curatore non rientra tra le categorie indicate.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Richiamati come norme che concernono i reati fallimentari: la Corte ricorda che i destinatari delle norme vanno identificati in base alle funzioni concrete esercitate (posizione di fatto), non sulla base delle sole qualifiche formali.

  • art. 33 legge fallimentare

    Citato nel contesto del ruolo del curatore: pur essendo il curatore pubblico ufficiale deputato a riferire al Pubblico Ministero ex art. 33, la Corte ha distinto tale qualifica dalla disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen. rilevando che le dichiarazioni al curatore non assumono automaticamente la protezione/inutilizzabilità prevista per dichiarazioni rese alle autorità giudiziarie o di polizia.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha affermato che l'attività del curatore non è riconducibile alla previsione di cui a tale articolo in modo da rendere applicabile l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63.

Massime di principio

  • Il giudice può valutare l'idoneità del certificato medico e, con motivazione adeguata e ricorso a nozioni di comune esperienza, ritenere non provato un impedimento assoluto senza ulteriori accertamenti ospedalieri.
  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta con riferimento a elementi concreti e sintomatici di esercizio di poteri gestori (contatti con dipendenti, fornitori, banche, riscossione introiti, decisioni gestionali): non conta la sola qualifica formale ma la concreta assunzione di funzioni direttive; le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se corredate da motivazione congrua.
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non rientrano, di regola, nella disciplina di inutilizzabilità dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.: per contestarne l'utilizzo in Cassazione occorre indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza decisiva della loro esclusione sul complesso probatorio (prova di resistenza).
  • In ricorso per cassazione, i motivi generici o non specifici che non illustrano l'incidenza della presunta illegittimità sul risultato processuale sono manifestamente inammissibili o infondati; è obbligatorio mostrare come l'espunzione di elementi probatori altererebbe il convincimento.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da argomentazioni logiche e congrue, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le risultanze probatorie: la censura deve mirare a vizi di diritto o a palese illogicità della motivazione.

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