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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12616/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Capoano era stato condannato per il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) per avere attestato falsamente, in una domanda indirizzata al Comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali e di somministrazione (ex art. 71 d.lgs. n. 59/2010), la mancata esistenza di cause ostative e l'assenza di condanne nel quinquennio precedente. In cassazione ha dedotto: 1) mancata prova che la firma e la dichiarazione fossero riconducibili a lui (richiesta di perizia grafologica non eseguita); 2) assenza del dolo perché il modulo sarebbe ambiguo e il sottoscrittore non avrebbe potuto rendersi conto del contenuto; 3) violazioni di norme processuali e vizio di motivazione circa l'accertamento della responsabilità; 4) eccessiva pena e mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione coerente e sufficiente per ricollegare la domanda e la falsa attestazione al Capoano: era l'unico interessato all'autorizzazione, si era rivolto a una società intermediaria (AS Consulting) fornendo dati e documenti personali, e la prassi di raccolta della firma prevedeva il coinvolgimento diretto dell'interessato. La perizia grafologica è stata considerata superflua dato il quadro probatorio complessivo e, in ogni caso, non decisiva poiché anche l'eventuale firma apposta da altri non escluderebbe la responsabilità del Capoano. Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto che il modulo non fosse di difficile comprensione: era composto da più pagine leggibili, riportava l'elenco dei requisiti morali e prevedeva specifiche dichiarazioni di presa visione, per cui non è ragionevole ipotizzare che l'imputato non comprendesse il contenuto. Infine, la determinazione della pena leggermente superiore al minimo edittale e il diniego della sospensione condizionale sono stati adeguatamente motivati con riferimento alla modalità della condotta, all'intensità del dolo e ai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma che punisce il falso ideologico in atto pubblico; la Corte l'ha applicata ritenendo integrato il dolo per la falsa attestazione sui requisiti morali ai fini dell'autorizzazione.

  • art. 71 d.lgs. n. 59/2010

    Prevede le cause ostative per il rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali e di somministrazione; la dichiarazione falsa riguardava l'assenza di tali cause.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella contestazione: la Corte di Cassazione chiarisce che la violazione dell'art. 192, comma 3, non può essere dedotta come violazione di legge ai fini dell'art. 606 lett. b) o c), ma solo come vizio della motivazione ai sensi della lett. e) quando emergente dal testo del provvedimento.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che contestazioni generiche del mancato conformarsi a tale principio in cassazione sono inammissibili se non rivolte specificamente alla motivazione (limiti di ammissibilità dell'art. 606).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina le fattispecie deducibili in cassazione (lett. b, c, d, e richiamate nel ricorso); la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle censure e distingue tra violazione di legge e vizi della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato trattato nel rispetto di tali limiti.

Massime di principio

  • La riconducibilità di una dichiarazione o firma a un soggetto può essere provata anche con elementi indiziari e contestuali (es. unico interessato, forniture di dati e documenti, uso di intermediario): non è sempre necessaria una perizia grafologica.
  • La perizia grafologica può essere ritenuta superflua se il quadro probatorio complessivo permette di attribuire la dichiarazione all'interessato; l'assenza di tale accertamento non invalida automaticamente la decisione.
  • L'elemento psicologico del falso (dolo) può essere escluso solo se emerge concretamente che il sottoscrittore non poteva comprendere il contenuto del modulo; la mera affermazione di ambiguità del modulo è insufficiente se non provata e non dedotta tempestivamente in giudizio.
  • I moduli prestampati di per sé non escludono il dolo salvo che la loro ambiguità sia oggettivamente dimostrata e abbia impedito ragionevolmente la comprensione delle dichiarazioni rese.
  • In materia di impugnazioni in Cassazione, le doglianze devono essere formulate nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; questioni procedurali non qualificate come nullità o decadenze possono essere valutate solo come vizi della motivazione se risultano dagli atti.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento di benefici (es. sospensione condizionale) sono valutazioni del giudice di merito: la Cassazione verifica solo la correttezza della motivazione e l'adeguatezza del riferimento a fatti (modalità della condotta, dolo, precedenti) che giustificano la scelta.

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