Cassazione Civile, Ordinanza n. 05518/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
I medici avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio, vari ministeri e alcune università chiedendo, in via risarcitoria, il ristoro del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, poiché avevano frequentato scuole di specializzazione senza percepire una remunerazione adeguata. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle università e aveva rigettato le domande per prescrizione. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato il rigetto e aveva liquidato spese molto elevate, applicando gli aumenti previsti dal d.m. n. 55/2014. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha contestato: l’adesione della Corte di merito alla giurisprudenza sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato più tardi; la violazione dei principi di uguaglianza e del diritto UE; la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia; e la condanna alle spese senza compensazione. Il secondo gruppo ha censurato soprattutto la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della stabilizzazione degli orientamenti su giurisdizione, azione esperibile e legittimazione passiva, e ha impugnato la liquidazione delle spese, ritenendo errata sia la base di calcolo per pluralità di parti sia il cumulo degli aumenti ex art. 4, commi 2 e 8, d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso successivamente proposto dal gruppo patrocinato dall’Avv. Tortorella nella parte in cui includeva un soggetto già ricorrente con il primo ricorso, ritenendo che la parte avesse già esaurito la facoltà di impugnazione; ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell’Università di Modena e Reggio Emilia per difetto di procura speciale. Quanto ai motivi sulla prescrizione, li ha dichiarati inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla mancata compensazione delle spese, mentre ha accolto parzialmente il motivo del ricorso incidentale relativo alle spese di appello: ha confermato che l’aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 va calcolato in relazione ai soggetti soccombenti e non alle amministrazioni difese, ma ha cassato la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello aveva applicato l’aumento del 470% dopo aver già incrementato il compenso di un terzo ex comma 8, ritenendo che entrambi gli aumenti debbano essere calcolati sul medesimo compenso base. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese di appello nei limiti soggettivi dei soli ricorrenti incidentali diversi da Giovanni Ussia. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti incidentali parzialmente vittoriosi e le amministrazioni intimate, mentre ha condannato i ricorrenti principali, integralmente soccombenti, al pagamento delle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Norme richiamate
art. 101, secondo comma, Cost.
la doglianza è stata ritenuta incongrua e inammissibile: il giudice di merito non viola il principio di soggezione soltanto alla legge quando si conforma alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, che costituisce la cornice nomofilattica dell’interpretazione della legge
la prescrizione del diritto risarcitorio decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi il termine è stato ancorato al 27 ottobre 1999, perché da quella data gli interessati avevano la ragionevole certezza dell’inadempimento definitivo dello Stato
i motivi sulla prescrizione sono stati dichiarati inammissibili perché contrastanti con un orientamento della Corte di cassazione consolidato e non seriamente superabile
art. 267 TFUE
non sussisteva un dubbio interpretativo tale da imporre il rinvio pregiudiziale, poiché la questione era coperta da giurisprudenza interna consolidata e non emergevano incertezze decisive sul diritto dell’Unione
la statuizione sulle spese resta in linea generale nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti propri della violazione del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa o di motivazione illogica/erronea
art. 92, secondo comma, c.p.c.
invocato per la compensazione delle spese, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
l’aumento per pluralità di parti va rapportato ai soggetti effettivamente soccombenti o comunque contrapposti in giudizio, non al numero delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato
art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014
l’aumento fino a un terzo per manifesta fondatezza delle difese va calcolato sul compenso base, non sull’importo già aumentato per pluralità di parti; non è legittimo un meccanismo di capitalizzazione degli aumenti
i ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti
il controricorso è inammissibile se manca la procura speciale necessaria per la sua valida sottoscrizione e proposizione
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
per i ricorrenti integralmente soccombenti è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni medici muniti di sentenze irrevocabili, rendendo definitivo il residuo inadempimento statale e facendo decorrere da allora la prescrizione del diritto risarcitorio
d.lgs. n. 257/1991
ha introdotto una borsa di studio annuale per i medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, ma solo per i corsi successivi all’entrata in vigore della normativa
il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dal 2006-2007 in poi, non a quelli delle annualità precedenti
d.P.C.M. 6 luglio 2007
richiamato dai ricorrenti come possibile dies a quo alternativo, ma la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla decorrenza della prescrizione
L. n. 260/1958, art. 4
l’eventuale evocazione di un diverso organo statuale, contestuale alla citazione dello Stato, integra una mera irregolarità sanabile
art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di fondare una diversa lettura della tutela economica, senza accoglimento
art. 3 Cost.
invocato per denunciare disparità di trattamento tra specializzandi, ma la Corte ha escluso irragionevolezza nella diversa disciplina temporale
art. 14 CEDU
invocato per sostenere una discriminazione, ma la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati nel primo ricorso incidentale come fonti della pretesa risarcitoria da mancato recepimento delle direttive
art. 10 Cost.
richiamato in relazione agli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale
art. 19, comma 1, TUE
richiamato nel primo motivo del ricorso incidentale
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
invocato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE
costituiscono il parametro eurounitario della pretesa dei medici specializzandi all’adeguata remunerazione
direttiva 93/16/CEE
richiamata come quadro successivo, ma non idonea a imporre un diverso criterio di quantificazione della borsa
direttiva 2005/36/CE
indicata come non incidente sul regime dei medici specializzandi anteriori al 2006-2007
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie dei medici specializzandi per tardiva attuazione delle direttive europee, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal 27 ottobre 1999, quando la l. n. 370/1999 ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.
- L’incertezza su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del convenuto non sospende la decorrenza della prescrizione, perché il danneggiato poteva comunque interromperla anche con atti stragiudiziali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già risolta da un indirizzo interno consolidato e non residuino dubbi interpretativi seri e attuali.
- Nel sistema del d.m. n. 55/2014, l’aumento del compenso per pluralità di parti va riferito alla reale contrapposizione processuale e ai soccombenti effettivi, non al numero delle amministrazioni o dei soggetti rappresentati dal medesimo difensore.
- Gli aumenti tariffari previsti dall’art. 4, commi 2 e 8, d.m. n. 55/2014, pur potendo concorrere, devono essere calcolati entrambi sul compenso base; è illegittimo applicare il secondo aumento sull’importo già maggiorato dal primo.
- La compensazione delle spese processuali resta tendenzialmente rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione di legge o di motivazione radicalmente viziata.
- La proposizione di un secondo ricorso per cassazione da parte della stessa parte, senza chiara sostituzione della prima impugnazione e prima che questa sia dichiarata invalida, è inammissibile perché la parte ha già esaurito la facoltà di impugnare.
- Quando la Corte cassa solo per la statuizione sulle spese e decide nel merito, gli effetti della nuova liquidazione operano solo nei confronti di chi ha validamente impugnato quella statuizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05415/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05418/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05420/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →