Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40368/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/02/2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare, si contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali censure attengono a valutazioni di merito e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio non era censurabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono il reato specifico oggetto del giudizio né una riforma del merito della condanna; resta ferma la decisione di appello sul trattamento sanzionatorio, comprensiva del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino soltanto a rivalutare il merito della determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio sulla recidiva sono apprezzamenti di merito censurabili in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova valutazione del materiale difensivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.