Cassazione Civile, Ordinanza n. 15260/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in cassazione, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, e i controricorrenti hanno accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non sono state poste spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dai proprietari di alcuni terreni siti in un’area comunale, assunti come occupati e irreversibilmente trasformati dal Comune in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di successivi atti ablativi. I proprietari chiedevano il ristoro del danno da occupazione usurpativa, calcolato sul valore venale dei suoli e sul mancato reddito. Il Comune si difendeva sostenendo che parte delle aree fosse già vincolata dal vecchio piano urbanistico a viabilità o a verde attrezzato e che un’altra parte fosse stata già ceduta volontariamente alla stessa amministrazione nell’ambito di una lottizzazione. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria; la Corte d’appello confermava la sussistenza dell’occupazione usurpativa ma riduceva l’importo escludendo il valore dell’area ceduta volontariamente e adottando i criteri di stima fondati sul piano di fabbricazione vigente al momento dell’irreversibile trasformazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., lamentando l’omessa valutazione e/o pronuncia su fatti decisivi: in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le contestazioni mosse alla CTU sulla qualificazione edificatoria del terreno, senza considerare che la difesa dell’ente aveva da tempo dedotto la destinazione viaria dell’area e quindi l’incidenza di tale qualificazione sul quantum risarcitorio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la validità della rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in presenza di adesione alla rinuncia
menzionato dalla Corte d'appello nel senso che l'assenza dell'atto di acquisizione sanante non esclude, secondo il giudice di merito, la configurabilità dell'effetto risarcitorio conseguente all'occupazione illegittima
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure proposte e può non provvedere sulle spese in ragione dell’adesione alla rinuncia.
- Quando il giudizio di merito riguarda un’occupazione illegittima di suoli, la qualificazione urbanistica dell’area al momento dell’irreversibile trasformazione rileva ai fini della stima del danno, ma nel caso deciso tale questione non è stata scrutinata in cassazione per intervenuta rinuncia.
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