Cassazione Penale, Sentenza n. 27030/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento per appropriazione indebita di un mini escavatore detenuto in leasing da Calì Giovanni. Il Tribunale di Termini Imerese condannò Cascino per appropriazione indebita e assolse Pranzo; la Corte d'Appello di Palermo confermò la condanna di Cascino e l'assoluzione di Pranzo. Cascino impugnò in Cassazione sulla base di vizi di legge e di motivazione (tra cui presunta difformità della data del fatto rispetto al contratto di nolo). Calì propose ricorso in Cassazione limitato agli effetti civili sostenendo errori nella qualificazione delle posizioni delle parti e nella valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'estinzione del reato contestato a Cascino per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata, e ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Cascino; ha altresì disposto che le spese processuali siano a carico dell'imputato. Il ricorso di Calì è stato dichiarato inammissibile per essere, nella sostanza, una richiesta di riconsiderazione della valutazione di fatto riservata al giudice di merito; Calì è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende pari a tremila euro.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le relative spese processuali sono a carico dello stesso imputato, nel difetto di diverso accordo tra le parti
La remissione di querela estinta il reato comporta che le spese sono a carico dell'imputato salvo diverso accordo; norma applicata per le spese dopo l'estinzione del reato
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente
Base per la condanna di Calì al pagamento delle spese di grado e della somma equitativa (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione secondo le disposizioni emergenziali/procedurali richiamate
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Rv. 281326-01)
Giurisprudenza che afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e accettata estingue il reato e deve essere rilevata di ufficio dalla Corte di Cassazione
Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non è competente a riesaminare la valutazione probatoria dei fatti se non in presenza di vizi di motivazione rilevanti; i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili
Artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la nullità o necessità di restituzione degli atti per difetto di corretta contestazione del fatto; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile/infondatA rispetto ai limiti di sindacato di legittimità
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza di un ricorso estingue il reato e la Cassazione deve rilevarla d'ufficio, con annullamento senza rinvio quando il fatto si estingue
- Le spese processuali conseguenti all'estinzione del reato per remissione di querela sono generalmente a carico dell'imputato salvo diverso accordo tra le parti (art. 340, comma 4 c.p.p.)
- La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che in sostanza chiedono una riconsiderazione della credibilità delle parti o della persuasività delle prove sono inammissibili
- Un ricorso limitato ai soli effetti civili può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e, in base all'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende
- Le questioni processuali attinenti a presunte incongruenze cronologiche o di contestazione (es. riferimenti ad artt. 516, 521, 522 c.p.p.) devono essere rilevanti e attinenti a vizi di legittimità formale per essere accolte in Cassazione; altrimenti sono assorbite dal sindacato di merito
- Procedimenti trattati con contraddittorio scritto (art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) sono validi e non inficiano la possibilità di rilevare di ufficio fattispecie estintive sopravvenute
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