Cassazione Penale, Ordinanza n. 21732/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, insieme ad altro soggetto, per il reato di cui agli artt. 110 e 633 c.p. In primo luogo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse fondata su una lettura erronea delle risultanze processuali e chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio. In secondo luogo ha censurato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 639-bis c.p., ma tale profilo non risultava essere stato già devoluto con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era logica e adeguata, avendo valorizzato elementi da cui desumere la stabile collaborazione del ricorrente nella gestione dell'esercizio commerciale cui accedevano i locali abusivamente costruiti. Il secondo motivo è stato giudicato parimenti non scrutinabile perché la questione sull'aggravante ex art. 639-bis c.p. non era stata previamente dedotta in appello, con conseguente rottura della catena devolutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato insieme all'art. 633 c.p.
Norma incriminatrice del reato contestato, riferita all'occupazione o invasione di terreni o edifici; la Corte la richiama solo per individuare il fatto oggetto di condanna di merito.
Richiamato quale aggravante oggetto del secondo motivo di ricorso; la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché non devoluta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, salvo vizi logici o giuridici rilevanti del ragionamento decisorio.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: la censura che miri solo a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali è inammissibile.
- La questione non dedotta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, poiché il mancato previo scrutinio in appello interrompe la catena devolutiva.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e supportata da elementi fattuali specifici idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
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