Cassazione Penale, Sentenza n. 16827/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 20/10/2018 - 19/04/2019. Il ricorrente deduce vizio e/o assenza di motivazione poiché il Tribunale avrebbe basato il rigetto su una presunta nota della Questura di Siracusa che non risulta agli atti e su una segnalazione di evasione del 27/12/2018 che, peraltro, è stata oggetto di sentenza assolutoria del Tribunale di Siracusa in data 23/02/2022. La difesa sostiene quindi che il provvedimento manca di riferimenti precisi ai dati fattuali e si limita a formule generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle carenze motivazionali riscontrate. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, con la prescrizione che il giudice di merito motivi in modo specifico e non automatico, chiarisca eventuali riferimenti a note o segnalazioni (e ne verifichi la presenza nel fascicolo), tenga conto dell'assoluzione relativamente alla segnalazione di evasione e valuti la partecipazione del condannato al trattamento rieducativo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 176 del 17/05/1995
Affermata l'illegittimità di automatismi nella concessione o nel diniego della liberazione anticipata; il giudice deve valutare criticamente la meritevolezza del beneficio.
Corte costituzionale, sentenza n. 352 del 1991
Ribadita la finalità rieducativa dell'istituto e l'importanza della partecipazione al percorso di rieducazione come criterio principale per il beneficio.
Corte costituzionale, sentenza n. 276 del 1990
Distingue il grado di ravvedimento richiesto per misure extramurarie più incisive rispetto alla liberazione anticipata; quest'ultima richiede soprattutto partecipazione al trattamento.
Cassazione penale, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995 (Galassi)
Esempio giurisprudenziale che condanna il ricorso a motivazioni apparenti o meramente descrittive in materia di liberazione anticipata, soprattutto in ipotesi di denuncia per evasione.
Cassazione penale, Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 (Carbone)
Conferma che il diniego fondato su formule generiche e prive di valutazione critica integra motivazione apparente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione apparente o contraddittoria; strumento applicato dalla Corte per censurare la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla liberazione anticipata non può limitarsi a formule generiche o a elenchi descrittivi: deve indicare i fatti specifici e i comportamenti del condannato che giustificano il diniego.
- Richiami a documenti esterni (ad es. note di polizia) sono inefficaci se tali documenti non risultano agli atti o non vengono esplicitamente acquisiti e valutati; l'assenza in atti di quanto richiamato costituisce vizio di motivazione.
- Se la segnalazione di evasione ha avuto esito assolutorio, il giudice deve considerare e motivare l'incidenza di tale assoluzione sulla valutazione della meritevolezza per la liberazione anticipata.
- La partecipazione al percorso rieducativo è il criterio fondamentale per la concessione della liberazione anticipata e va valutata concretamente; questioni tecniche (es. malfunzionamento di un braccialetto elettronico) non possono essere assunte come presupposto generico senza accertamenti specifici.
- In presenza di motivazione carente o contraddittoria la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio: difesa e giudice di merito devono rispettare l'onere di specificazione dei fatti e delle ragioni della decisione.
- Per l'avvocato difensore è utile chiedere formalmente la produzione dei documenti richiamati, evidenziare eventuali assoluzioni e sollecitare motivazioni puntuali sul comportamento del detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →