Sentenza n. 4815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 2083 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro le deliberazioni consiliari con cui il Comune aveva negato la riclassificazione dell’area da zona produttiva a zona priva di potenzialità edificatoria, anche mediante ritorno alla destinazione agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo l’errata valutazione della documentazione e una conseguente alterata ricostruzione della situazione urbanistica e fattuale dell’area. Ha sostenuto che il lotto appartenesse a un piano urbanistico attuativo del 1976 ormai decaduto, non completato né collaudato, e che tutte le aree a standard fossero state sostituite da parcheggi mai collaudati. Ha inoltre contestato che il lotto fosse necessario per la futura viabilità tra Soave e San Bonifacio, rilevando l’esistenza di un collegamento stradale già operativo, l’avvenuta edificazione degli altri lotti del piano, la presenza di ulteriori aree inedificate e abbandonate nella zona produttiva e la posizione marginale del proprio fondo. Ha richiamato la finalità di contenimento del consumo di suolo perseguita dalla l.r. Veneto n. 4 del 2015 e dalla circolare n. 1 del 2016, sostenendo che tali elementi imponessero o comunque rendessero doverosa l’eliminazione della potenzialità edificatoria del terreno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che il mantenimento dell’area nella zona produttiva D1.2 costituisse una scelta di pianificazione urbanistica espressiva dell’ampia discrezionalità amministrativa. Tale scelta è sindacabile soltanto in presenza di vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza, profili che il Collegio non ha ravvisato. La classificazione è stata considerata coerente sia con la vocazione produttiva, industriale, commerciale e artigianale della zona, sia con la destinazione del lotto a opere di urbanizzazione e standard riferiti all’intero comparto. Il Comune aveva inoltre esaminato le osservazioni della proprietaria e confermato motivatamente la scelta pianificatoria. La decadenza del piano attuativo, la presenza di altri lotti non edificati e gli ulteriori rilievi fattuali non sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’evidente irragionevolezza dell’assetto urbanistico. Il giudice non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione quando la motivazione sia adeguata e la scelta coerente con la situazione dei luoghi. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune, parte vittoriosa, non si è costituito in appello.
Norme richiamate
art. 7 l.r. Veneto 16 marzo 2015, n. 4
La disposizione è richiamata quale base della richiesta privata di approvazione di una variante diretta a eliminare la potenzialità edificatoria dell’area, nel quadro delle politiche regionali di contenimento del consumo di suolo.
l.r. Veneto 16 marzo 2015, n. 4
La legge regionale è richiamata dall’appellante per sostenere che la riclassificazione dell’area avrebbe dovuto essere valutata alla luce della finalità di prevenire l’eccessivo consumo di suolo; il giudice non ha ritenuto tale finalità sufficiente a imporsi sulla discrezionalità comunale in presenza di una scelta pianificatoria adeguatamente motivata e coerente con lo stato dei luoghi.
Massime di principio
- Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali e nelle relative varianti costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza.
- Quando la classificazione urbanistica di un’area è coerente con la vocazione funzionale della zona e con la necessità di assicurare opere di urbanizzazione e standard urbanistici riferiti all’intero comparto, il suo mantenimento non è irragionevole per il solo fatto che il piano attuativo sia risalente, decaduto o non integralmente attuato.
- La decadenza di un piano urbanistico attuativo e la presenza di ulteriori lotti inedificati non impongono automaticamente la riclassificazione dell’area né eliminano la discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dell’assetto urbanistico complessivo.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione nella pianificazione urbanistica quando la scelta sia adeguatamente motivata e sostanzialmente coerente con la situazione di fatto accertata.
- La valutazione delle osservazioni presentate dai privati, con conferma espressa della scelta pianificatoria e indicazione delle ragioni urbanistiche sottese, è sufficiente a escludere l’illegittimità della decisione in assenza di specifici profili di illogicità o irragionevolezza.
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