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Legge

L.R. Veneto 4/2015

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 4/2015 aggiorna norme su governo del territorio, edilizia e aree naturali protette: introduce regole sui dispositivi di sicurezza in copertura, sostituisce la tabella sul costo di costruzione, disciplina varianti urbanistiche per aree commerciali e varianti verdi, consente deroghe su distanze edilizie in specifici casi e detta disposizioni per appostamenti di caccia e chiusini nel parco. Alcune previsioni sono transitorie e limitate nel tempo.

Modifiche urbanistiche ed edilizie e disposizioni su aree protette regionali

Modifiche urbanistiche, edilizie e ambientali nella Regione Veneto

La legge regionale Veneto n. 4 del 16 marzo 2015 interviene su più testi normativi in materia di governo del territorio, edilizia residenziale e aree naturali protette. La disciplina risultante riguarda sia regole tecniche e procedurali per gli interventi edilizi e urbanistici, sia alcune misure specifiche di tutela e gestione del territorio regionale.

Dispositivi di sicurezza in copertura e attuazione tecnica

La legge integra la disciplina regionale sulle misure preventive e protettive per l’accesso alle coperture degli edifici. I dispositivi devono essere mantenuti anche dopo la fine dei lavori quando l’intervento riguardi:

  • la copertura di edifici di nuova costruzione;
  • interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti;
  • coperture sulle quali siano presenti impianti tecnologici che richiedano accessi frequenti e costanti per manutenzione.

I dispositivi devono consentire l’accesso in sicurezza, il transito fino agli impianti e lo stazionamento per la manutenzione, con requisiti minimi tecnici ed estetici e senza impatto visivo nei casi di edifici non produttivi o produttivi con materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica può avvenire anche solo prima dell’accesso al tetto, se questo avviene usando i dispositivi installati.

Gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione di tali misure sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Le nuove regole si applicano solo dopo la pubblicazione sul BUR del relativo provvedimento consiliare.

Costo di costruzione per la residenza

Viene sostituita la tabella A4 della legge urbanistica regionale, in attuazione dell’articolo 16, comma 9, del d.P.R. 380/2001, per determinare la quota del costo di costruzione relativo alla residenza. La tabella differenzia i parametri in base a:

  • caratteristiche dell’edificio o dell’abitazione (di lusso, medie, economiche);
  • tipologia dell’edificio (a blocco, a schiera, fino a due alloggi);
  • ubicazione in zona territoriale omogenea.

Le nuove percentuali si applicano anche ai procedimenti di permesso di costruire già in corso nei quali il Comune non abbia ancora determinato la quota del costo di costruzione. Restano invece fermi gli importi già determinati dal Comune prima dell’entrata in vigore della legge, purché fissati al momento del rilascio del permesso e non tramite successivo conguaglio.

Varianti urbanistiche per aree commerciali e disciplina transitoria sulle varianti in deroga

Per le varianti al piano degli interventi finalizzate all’individuazione di aree commerciali destinate a medie strutture di vendita, la legge introduce una procedura speciale: la giunta comunale può adottare la variante, anche su richiesta degli interessati, depositarla per 10 giorni e consentire nei 20 giorni successivi la presentazione di osservazioni; il consiglio comunale decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni.

In deroga al divieto ordinario di variante in assenza di PAT, è inoltre consentito adottare fino all’approvazione del primo PAT e comunque entro il termine previsto dalla legge regionale n. 32/2013 le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’individuazione di aree commerciali previste dalla legge sul commercio regionale. Anche tali varianti possono seguire la procedura speciale appena descritta.

Interventi in aree a riduzione della zona di rispetto sanitaria

Nelle aree soggette a riduzione della zona di rispetto sanitaria ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie, l’attuazione di interventi urbanistici pubblici o privati compatibili con l’interesse pubblico sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi è subordinata all’approvazione di un piano urbanistico attuativo da parte del consiglio comunale con la procedura dell’articolo 20 della legge regionale n. 11/2004. La regola vale anche per i comuni privi di PAT.

Appostamenti di caccia

In deroga ai limiti ordinari previsti dalla disciplina urbanistica regionale, è consentita la realizzazione degli appostamenti di caccia disciplinati dalla normativa venatoria regionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Intervento edilizio regionale del 2009: requisito della zona territoriale omogenea

La legge modifica la disciplina degli ampliamenti edilizi prevista dalla legge regionale n. 14/2009. Viene precisato che sia l’edificio sia l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria; fa eccezione l’ampliamento in aderenza, che può essere realizzato anche in zona territoriale omogenea impropria, purché l’edificio da ampliare sia in zona propria.

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili

I Comuni devono pubblicare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e poi ogni anno entro il 31 gennaio, un avviso per invitare gli aventi titolo a presentare, entro i 60 giorni successivi, istanza di riclassificazione di aree edificabili affinché diventino inedificabili.

Il Comune valuta le istanze entro 60 giorni e le accoglie, se coerenti con il contenimento del consumo di suolo, mediante variante al piano degli interventi; in assenza di PAT, mediante variante al PRG secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica regionale. La variante non incide sul dimensionamento del PAT né sul calcolo della SAU.

Limiti di densità, altezza e distanza in deroga ai parametri statali

Lo strumento urbanistico generale può prevedere, in attuazione dell’articolo 2-bis del d.P.R. 380/2001, limiti di densità, altezza e distanza in deroga al d.m. 1444/1968 in due ipotesi:

  • per i casi di interventi disciplinati puntualmente e nei PUA, con riferimento ai limiti di distanza interni agli ambiti;
  • in specifiche zone o ambiti di completamento, quando i diversi limiti servano a confermare un assetto morfologicamente ordinato e unitario di tessuti urbani consolidati, prevalentemente formati da fabbricati anteriori al d.m. 1444/1968.

Le deroghe sono comunque ammesse per interventi di ristrutturazione edilizia realizzati entro la sagoma esistente, anche se effettuati mediante demolizione e ricostruzione integrale, salvo disposizioni comunali più restrittive. I limiti derogatori non devono compromettere sicurezza e igiene degli insediamenti e devono assicurare spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde e parcheggi adeguati.

Per i comuni con PAT, l’individuazione delle zone e dei limiti avviene nel PI o con variante al PI; per i comuni senza PAT, mediante variante al PRG, nel rispetto del dimensionamento e, comunque, entro il termine previsto dalla normativa regionale richiamata.

Aree naturali protette regionali e chiusini privati

Nelle aree naturali protette regionali, l’ente parco che abbia già regolamentato prelievi faunistici e abbattimenti selettivi per riequilibri ecologici può autorizzare i privati residenti nel territorio del parco, che abbiano subito danni nel proprio fondo, a dotarsi di specifici chiusini. L’autorizzazione avviene secondo modalità e procedure definite dallo stesso ente parco.

Disposizione finanziaria finale

La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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