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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - IVA - Cessazione dell'attività - Limiti di importo - Insussistenza - Decadenza biennale - Non opera - Prescrizione decennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA dopo la cessazione dell'attività, senza applicare i limiti di importo previsti dall'art. 30, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633/1972, nonché il termine applicabile per presentare la relativa istanza. Il contribuente sosteneva che, cessata l'attività, il credito non potesse più essere recuperato mediante detrazione nell'esercizio successivo e dovesse quindi essere rimborsato. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile il termine decadenziale biennale previsto in via generale dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

È stato affermato che, in caso di cessazione dell'attività, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA risultante dall'ultima dichiarazione annuale, salvo scegliere di utilizzare il credito in compensazione, senza soggiacere ai limiti di importo ordinariamente previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972. L'istanza non è soggetta al termine decadenziale biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ma al termine ordinario di prescrizione decennale.

Norme richiamate

  • Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

    In caso di cessazione dell'attività, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione annuale.

    La cessazione dell'attività consente il rimborso dell'eccedenza IVA senza i limiti di importo previsti dai commi 3 e 4, poiché il credito non può più essere recuperato tramite detrazione nell'anno successivo.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    Il termine decadenziale biennale previsto in via generale e residuale per la richiesta di rimborso non si applica alle eccedenze IVA risultanti dall'ultima dichiarazione in caso di cessazione dell'attività.

  • Prescrizione ordinaria decennale

    L'istanza di rimborso dell'eccedenza IVA in caso di cessazione dell'attività è soggetta al termine di prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Quando un'attività cessa, il credito IVA risultante dall'ultima dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso anche se non supera i limiti ordinari previsti per i rimborsi IVA.
  • La cessazione dell'attività rileva perché impedisce, in linea generale, di recuperare il credito mediante detrazione nell'esercizio successivo; il rimborso rappresenta quindi il principale strumento di recupero.
  • Per questa specifica ipotesi non opera il termine decadenziale biennale residuale, ma il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • Il contribuente può, in alternativa al rimborso, utilizzare il credito IVA in compensazione, secondo le condizioni e i limiti eventualmente previsti dalla normativa applicabile.
  • La regola riguarda l'eccedenza IVA risultante dall'ultima dichiarazione annuale effettivamente collegata alla cessazione dell'attività; occorre quindi verificare la data di cessazione, la dichiarazione finale e la corretta formazione del credito.

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