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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

TARI - Rifiuti speciali - Assimilazione ai rifiuti urbani - Imballaggi terziari - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'assimilabilità degli imballaggi terziari o per il trasporto ai rifiuti urbani. Di conseguenza, le superfici in cui tali rifiuti vengono prodotti non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti né alla tariffa di igiene ambientale, anche qualora il regolamento comunale prevedesse una disciplina contraria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a TARI, tassa rifiuti o tariffa di igiene ambientale delle superfici sulle quali si formano imballaggi terziari o destinati al trasporto. Tali rifiuti, per la loro natura, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio pubblico di smaltimento. L'eventuale regolamento comunale che disponga diversamente non può prevalere sul d.lgs. 22/1997, norma di rango superiore e attuativa della disciplina comunitaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. 22/1997

    La normativa, emanata in attuazione delle direttive comunitarie, esclude l'assimilazione degli imballaggi terziari o per il trasporto ai rifiuti urbani e prevale sui regolamenti comunali incompatibili.

  • Direttive comunitarie in materia di rifiuti

    La disciplina comunitaria costituisce il fondamento della normativa nazionale e impedisce che gli imballaggi terziari siano trattati come rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari o destinati al trasporto, in quanto rifiuti speciali, non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani mediante un regolamento comunale.
  • Una disposizione comunale contraria alla normativa nazionale di rango superiore non può fondare l'assoggettamento a TARI o ad altri prelievi collegati al servizio pubblico.
  • Le superfici esclusivamente utilizzate per produrre imballaggi terziari non conferibili al servizio pubblico possono essere escluse dalla tassazione, purché il contribuente dimostri la natura dei rifiuti e la loro effettiva gestione.
  • L'esclusione riguarda le superfici in cui si formano tali rifiuti; per eventuali aree produttive di rifiuti urbani o assimilabili può permanere l'obbligo tributario.
  • È opportuno conservare documentazione sulla tipologia dei rifiuti, sui quantitativi prodotti e sul loro conferimento a soggetti autorizzati, così da dimostrare l'inapplicabilità del prelievo.

Testo integrale

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