Sentenza del 11/01/2018 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
TARI - Rifiuti speciali - Assimilazione ai rifiuti urbani - Imballaggi terziari - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'assimilabilità degli imballaggi terziari o per il trasporto ai rifiuti urbani. Di conseguenza, le superfici in cui tali rifiuti vengono prodotti non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti né alla tariffa di igiene ambientale, anche qualora il regolamento comunale prevedesse una disciplina contraria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a TARI, tassa rifiuti o tariffa di igiene ambientale delle superfici sulle quali si formano imballaggi terziari o destinati al trasporto. Tali rifiuti, per la loro natura, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio pubblico di smaltimento. L'eventuale regolamento comunale che disponga diversamente non può prevalere sul d.lgs. 22/1997, norma di rango superiore e attuativa della disciplina comunitaria.
Norme richiamate
d.lgs. 22/1997
La normativa, emanata in attuazione delle direttive comunitarie, esclude l'assimilazione degli imballaggi terziari o per il trasporto ai rifiuti urbani e prevale sui regolamenti comunali incompatibili.
Direttive comunitarie in materia di rifiuti
La disciplina comunitaria costituisce il fondamento della normativa nazionale e impedisce che gli imballaggi terziari siano trattati come rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari o destinati al trasporto, in quanto rifiuti speciali, non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani mediante un regolamento comunale.
- Una disposizione comunale contraria alla normativa nazionale di rango superiore non può fondare l'assoggettamento a TARI o ad altri prelievi collegati al servizio pubblico.
- Le superfici esclusivamente utilizzate per produrre imballaggi terziari non conferibili al servizio pubblico possono essere escluse dalla tassazione, purché il contribuente dimostri la natura dei rifiuti e la loro effettiva gestione.
- L'esclusione riguarda le superfici in cui si formano tali rifiuti; per eventuali aree produttive di rifiuti urbani o assimilabili può permanere l'obbligo tributario.
- È opportuno conservare documentazione sulla tipologia dei rifiuti, sui quantitativi prodotti e sul loro conferimento a soggetti autorizzati, così da dimostrare l'inapplicabilità del prelievo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 gen 2018Sentenza del 11/01/2018 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →