Sentenza del 11/01/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - Bonifico parziale della somma - Assenza di provvedimento - Rifiuto espresso - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un'istanza di rimborso IRES relativa agli anni d'imposta 2007-2011, per la maggiore imposta versata a causa della mancata deduzione analitica dell'IRAP prevista dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 201/2011. L'Agenzia aveva effettuato soltanto un rimborso parziale, pari a 6.028 euro rispetto agli 11.098 euro richiesti, mediante un semplice bonifico privo di un provvedimento formale e di motivazioni che spiegassero il mancato rimborso della parte residua. L'Ufficio aveva successivamente giustificato il pagamento parziale sostenendo che la società avesse erroneamente calcolato le spese per il personale relative agli anni 2007-2009.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il mancato provvedimento espresso sulle ragioni del rigetto parziale. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che il bonifico parziale costituisce un atto implicito di accoglimento e, per la parte non rimborsata, un rifiuto implicito; tuttavia, in caso di accoglimento solo parziale, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso e motivato. Le motivazioni formulate dall'Ufficio soltanto nel giudizio non possono sanare l'omissione, in quanto costituiscono motivazione postuma. L'Agenzia è stata quindi condannata a corrispondere l'ulteriore somma di 4.533 euro, oltre interessi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.l. n. 201/2011
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di rimborso della maggiore IRES versata per la mancata deduzione analitica dell'IRAP.
Artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte non rimborsata, ha valore di rifiuto, sia pure implicito, ed è impugnabile come rifiuto espresso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Un provvedimento di rimborso parziale non qualificato come interlocutorio può essere impugnato per la parte non riconosciuta, secondo i termini previsti per il rifiuto espresso.
Sentenza della Corte di cassazione n. 8195/2015
In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente.
Il rimborso parziale non accompagnato da riserve o indicazioni interlocutorie equivale a un rigetto implicito della parte residua e costituisce un atto impugnabile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accoglie solo parzialmente un'istanza di rimborso, deve adottare un provvedimento espresso che renda comprensibili le ragioni del mancato riconoscimento della parte residua.
- Un semplice bonifico può essere sufficiente in caso di integrale accoglimento dell'istanza, ma non è adeguato, da solo, a giustificare un rimborso parziale.
- La parte non rimborsata tramite un provvedimento di rimborso parziale può costituire un rifiuto implicito impugnabile, purché il provvedimento non sia espressamente qualificato come interlocutorio o provvisorio.
- L'Amministrazione non può introdurre per la prima volta nel giudizio le motivazioni del rigetto parziale per sanare l'assenza del provvedimento motivato, poiché la motivazione postuma può compromettere il diritto di difesa del contribuente.
- In situazioni analoghe è importante verificare l'importo richiesto, quello effettivamente rimborsato, la presenza di un atto formale e motivato e il rispetto del termine di impugnazione applicabile.
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